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L’ordinanza n. 210 del 2011 dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada, che obbliga il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente responsabile di un’infrazione con decurtazione di punti. Il Giudice di pace di Ficarolo aveva sollevato la questione per la possibile violazione del principio «nemo tenetur se detegere», ma l’ordinanza di rimessione non descriveva adeguatamente la fattispecie concreta.
Di cosa si tratta
L’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada obbliga il proprietario di un veicolo, qualora non fosse lui alla guida al momento di un’infrazione per cui è prevista la decurtazione di punti, a comunicare entro sessanta giorni i dati personali e della patente del conducente responsabile. Il Giudice di pace di Ficarolo solevò la questione nell’ambito di un giudizio avverso la sanzione irrogata per la mancata comunicazione di tali dati. Il dubbio di costituzionalità riguardava la possibilità che il proprietario, comunicando i dati del conducente (spesso un familiare), si autoincriminasse indirettamente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Ficarolo (ordinanza del 6 luglio 2010, r.o. n. 318/2010) solevò due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, lamentando la violazione del principio «nemo tenetur se detegere» (nessuno è obbligato ad autoincriminarsi) e la disparità di trattamento tra proprietari di veicoli e altri soggetti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibili entrambe le questioni. L’ordinanza di rimessione non descriveva completamente la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale: in particolare, non era chiaro se il proprietario del veicolo fosse anche soggetto a indagini penali né quale fosse l’esatto contesto fattuale. Tale carenza impediva alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni. Decisione del 4 luglio 2011, depositata il 13 luglio 2011.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve descrivere in modo completo la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, consentendo alla Corte di valutare se la norma censurata sia effettivamente applicabile nel caso di specie. La carenza di questa descrizione, impedendo la valutazione della rilevanza, determina la manifesta inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Il proprietario del veicolo può rifiutarsi di comunicare i dati del conducente?
No: l’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada impone l’obbligo di comunicare i dati del conducente entro sessanta giorni. Il mancato rispetto dell’obbligo è sanzionato amministrativamente e comporta la decurtazione di punti dalla patente come se l’infrazione fosse stata commessa dal proprietario stesso. La questione della compatibilità di questo obbligo con il principio nemo tenetur non è stata esaminata nel merito dalla Corte in questa pronuncia.
Che cos’è il principio nemo tenetur se detegere?
Il principio «nemo tenetur se detegere» (nessuno è tenuto a scoprire sé stesso) è un fondamentale del diritto penale e processuale penale: nessuno può essere obbligato a contribuire alla propria incriminazione. È desumibile dall’art. 24 Cost. (diritto di difesa) ed è espressamente sancito all’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il suo collegamento con l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente è controverso.
Esiste una giurisprudenza successiva su questo punto?
La questione dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente e il suo rapporto con il diritto al silenzio e il nemo tenetur è stata oggetto di ulteriori pronunce della Corte e della giurisprudenza ordinaria. In linea generale, la Corte ha ritenuto compatibile l’obbligo di comunicare i dati di un terzo con i diritti fondamentali del proprietario, distinguendo questa fattispecie dall’ipotesi in cui il proprietario sia anche il soggetto che ha commesso l’infrazione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, da cui si ricava il principio nemo tenetur se detegere, parametro della questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, secondo parametro evocato
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