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Con Ordinanza n. 215/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – reiterata inottemperanza all’ord. L’esito è manifesta inammissibilità + restituzione atti.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), come modificato dalla l. n. 94/2009 (pacchetto sicurezza), puniva con la reclusione lo straniero che reiteratamente non ottemperava all’ordine di allontanamento del questore. La questione riguardava se la mancata previsione del «giustificato motivo» come causa di non punibilità fosse compatibile con il principio di personalità della responsabilità penale e la finalità rieducativa della pena.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – reiterata inottemperanza all’ordine di allontanamento), promossa da Tribunale di Lecco e Tribunale di Ferrara, in riferimento ai art. 3, art. 13, art. 27 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni relative alla parte della norma già modificata dal d.l. n. 89/2011 (sopravvenuto ius superveniens) e ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per la valutazione della perdurante rilevanza delle ulteriori questioni alla luce della nuova disciplina.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio costituzionale, sopravviene una modifica della norma impugnata che ne altera il contenuto precettivo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Qual era il comportamento penalmente sanzionato dall’art. 14, comma 5-quater?
Lo straniero che, dopo un precedente ordine di allontanamento già inottemperato (sanzionato ai sensi del comma 5-ter), veniva raggiunto da un nuovo ordine e non vi ottemperava senza giustificato motivo, era punito con la reclusione.
Perché i giudici rimettenti dubitavano della costituzionalità della norma?
Sostenevano che la mancata previsione del «giustificato motivo» potesse portare a condannare stranieri privi di documenti o in impossibilità di lasciare il territorio, violando gli artt. 3, 13 e 27 Cost.
Cosa ha cambiato il d.l. n. 89/2011?
Ha sostituito il comma 5-quater, modificando la pena (da reclusione a multa) e la disciplina processuale, rendendo necessaria la valutazione da parte dei giudici rimettenti se la questione fosse ancora rilevante.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale
- Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale e rieducazione
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