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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con Ordinanza n. 214/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 6, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI – esenzione enti pubblici non economici). L’esito è manifesta inammissibilità.

Di cosa si tratta

L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Treviso aveva contestato il pagamento dell’ICI per immobili ritenuti destinati ai propri compiti istituzionali, beneficiando dell’esenzione prevista dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 504/1992. Il Comune di Treviso contestava l’esenzione. La Commissione tributaria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto ad altri contribuenti.

La questione di legittimità costituzionale

La questione investe art. 6, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI – esenzione enti pubblici non economici), promossa da Commissione tributaria provinciale di Treviso, in riferimento ai art. 3, art. 53 della Costituzione.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. La rimettente aveva censurato la norma ICI nella parte in cui esenta dall’imposta gli enti pubblici non economici per immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, senza peraltro sollevare la questione nel rispetto dei requisiti di ammissibilità (difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza).

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione adeguata sia sulla rilevanza della questione nel giudizio principale sia sulla non manifesta infondatezza; l’omissione di uno di questi requisiti determina l’inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 504/1992?

La norma stabiliva, in materia di ICI, che per gli enti pubblici non economici l’imposta dovuta per gli immobili utilizzati esclusivamente per compiti istituzionali fosse ridotta alla metà ovvero, in determinati casi, azzerata.

Perché la questione è inammissibile?

La Commissione tributaria non ha adeguatamente motivato né la rilevanza della questione nel giudizio principale né la non manifesta infondatezza, requisiti entrambi necessari per un valido rinvio alla Corte.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

Gli artt. 3 (uguaglianza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione, sostenendo che l’esenzione creasse una disparità irragionevole rispetto agli altri contribuenti ICI.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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