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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione del Tribunale di Arezzo (sez. Montevarchi) sugli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981, relativi alla competenza territoriale nelle opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per irrilevanza nel giudizio principale.
Di cosa si tratta
Un privato aveva proposto opposizione al fermo amministrativo di beni mobili registrati (l’auto), sostenendo di non aver ricevuto il preavviso di fermo né la notifica delle cartelle esattoriali emesse per violazioni del codice della strada. Il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, si era trovato a dover stabilire la propria competenza territoriale sull’opposizione: gli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981 attribuivano la competenza al giudice del luogo in cui era stata commessa la violazione, che poteva essere diverso dal luogo di residenza dell’opponente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, con ordinanza del 30 settembre 2009 (r.o. n. 302 del 2010), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui attribuiscono al giudice del luogo della commessa violazione la competenza sulle controversie di opposizione a sanzioni amministrative, in riferimento agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione. Giudice relatore: Alfio Finocchiaro; camera di consiglio del 9 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Nel giudizio principale si discuteva in parte di cartelle relative a tributi (per le quali l’agente di riscossione aveva eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario) e in parte di sanzioni per violazioni del codice della strada (per le quali l’agente sosteneva la competenza del giudice di pace del luogo della violazione). Prima di poter esaminare la norma censurata, il giudice rimettente doveva risolvere preliminarmente queste eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza, che non aveva affrontato.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale non può essere sollevata prima che il giudice rimettente abbia risolto le questioni preliminari di rito (giurisdizione, competenza) che condizionano la stessa ammissibilità dell’esame del merito. Finché il giudice non può affermare di essere il giudice competente nel giudizio principale, la norma sulla competenza non è rilevante per la sua decisione.
Domande e risposte
Cosa stabiliscono gli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981 sulla competenza?
Stabiliscono le regole di competenza per le controversie in materia di sanzioni amministrative: in linea di principio, è competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, salvo deroghe per alcune tipologie di sanzioni (art. 22-bis, terzo comma, lett. c), che attribuisce la competenza al giudice della residenza dell’opponente in determinati casi).
Perché il Tribunale rimettente aveva problemi di competenza?
Perché le cartelle impugnate erano di tipo diverso: alcune derivavano da sanzioni tributarie (per cui il giudice tributario può essere il giudice naturale) e altre da violazioni del codice della strada (per cui la competenza potrebbe essere del giudice di pace del luogo della violazione, non del Tribunale di Arezzo-Montevarchi). Il rimettente doveva risolvere queste questioni preliminari prima di poter esaminare la costituzionalità della norma sulla competenza.
Il fermo amministrativo dell’auto è impugnabile davanti al giudice ordinario?
Sì, le opposizioni ai provvedimenti di fermo di beni mobili registrati emessi per sanzioni non tributarie sono di norma di competenza del giudice ordinario (giudice di pace o tribunale, a seconda del valore e della natura della sanzione), mentre quelle per carichi tributari spettano al giudice tributario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, evocato per la disparità di trattamento tra opponenti a sanzioni commesse in luoghi diversi dalla propria residenza
- Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento, richiamato per le inefficienze derivanti dalla competenza del giudice del luogo di commissione
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