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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dai Giudici di pace di Genova e Isernia sull’art. 10-bis T.U. immigrazione, per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e difetti nell’esposizione dei parametri evocati.
Di cosa si tratta
Due giudici di pace — di Genova (ordinanza del 9 dicembre 2009) e di Isernia (ordinanza del 12 febbraio 2010) — avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale del reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998). Il Giudice di pace di Genova aveva ampiamente richiamato l’ordinanza del Tribunale di Pesaro del 31 agosto 2009 per motivare la non manifesta infondatezza, senza sviluppare autonomamente la propria argomentazione. Il Giudice di pace di Isernia aveva invece presentato difetti formali nell’esposizione dei parametri.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Genova (r.o. n. 112 del 2010) aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 25 della Costituzione. Il Giudice di pace di Isernia (r.o. n. 222 del 2010) aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 25 e 111 della Costituzione. Entrambi censuravano il reato di mera presenza irregolare sul territorio come irragionevole e contrario ai principi di materialità e determinatezza della fattispecie penale. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano; camera di consiglio del 23 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate dai due giudici rimettenti, riuniti i giudizi. Il Giudice di pace di Genova aveva motivato la non manifesta infondatezza facendo integrale ed esplicito riferimento all’ordinanza del Tribunale di Pesaro, senza sviluppare alcuna argomentazione propria: tale tecnica del rinvio per relationem a un atto di un diverso procedimento non soddisfa l’onere di motivazione autonoma richiesto per sollevare una questione di legittimità costituzionale. Quanto all’ordinanza di Isernia, i parametri erano stati evocati in modo non perspicuo.
Il principio
Il giudice rimettente deve motivare autonomamente la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Non è sufficiente richiamare per relationem le argomentazioni contenute in atti di altri procedimenti: l’ordinanza di rimessione deve contenere un’analisi propria e argomentata del contrasto tra la norma censurata e il parametro costituzionale invocato.
Domande e risposte
Cosa significa motivare «per relationem» in una questione di legittimità costituzionale?
Significa fondare la motivazione dell’ordinanza di rimessione sul contenuto di un altro atto (nel caso, l’ordinanza del Tribunale di Pesaro), rinviando ad esso senza sviluppare argomentazioni proprie. La Corte ritiene questa tecnica insufficiente: il giudice rimettente deve dimostrare autonomamente perché la norma sia non manifestamente infondata.
Perché i parametri devono essere esposti in modo «perspicuo»?
Perché la Corte deve poter capire quale precetto costituzionale viene asseritamente violato e in che modo. Se i parametri sono indicati in modo confuso o generico, la Corte non può esaminare la questione, che viene dichiarata inammissibile.
L’art. 10-bis era già stato esaminato dalla Corte in precedenza?
Sì, la Corte aveva già esaminato diverse questioni relative all’art. 10-bis T.U. immigrazione in varie pronunce (tra cui la sentenza n. 250 del 2010). In questa ordinanza non si pronuncia nel merito, limitandosi a dichiarare inammissibili le specifiche questioni per vizi formali di motivazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, parametro principale evocato dai rimettenti
- Art. 27 della Costituzione — Principio di personalità della responsabilità penale e offensività
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