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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il decreto legislativo n. 22/2010 sulle risorse geotermiche, nella parte in cui attribuiva allo Stato il patrimonio indisponibile delle risorse geotermiche ad alta entalpia senza escludere i territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno competenza primaria in materia di miniere.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 22/2010 ha riorganizzato la normativa sulle risorse geotermiche, distinguendo tra risorse di interesse nazionale (alta entalpia o potenza ≥ 20 MW) e di interesse locale, e attribuendo le prime al patrimonio indisponibile dello Stato. La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato le norme sostenendo che le risorse geotermiche rientrano nella propria competenza primaria in materia di miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 22/2010 in riferimento agli artt. 8 n. 14, 105 e 107 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e alle relative norme di attuazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22/2010 «nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano». Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative ai commi 3, 4 e 5, che concernono la classificazione e distribuzione delle risorse geotermiche su base funzionale, materia rientrante nella competenza statale concorrente in materia di energia.

Il principio

Le norme statali che attribuiscono risorse del sottosuolo al patrimonio indisponibile dello Stato devono fare salva la competenza primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere e cave: l’omesso coordinamento con lo Statuto speciale rende la norma costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Cosa si intende per risorse geotermiche ad alta entalpia?

Sono le risorse geotermiche che per caratteristiche naturali o per dimensioni del progetto (potenza complessiva ≥ 20 MW termici) presentano un interesse economico e strategico tale da essere considerate di rilevanza nazionale. Il d.lgs. n. 22/2010 le qualifica come patrimonio indisponibile dello Stato.

Perché le Province autonome hanno competenza sulle miniere?

L’art. 8, n. 14, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome competenza legislativa primaria in materia di «miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere». La Corte ha già riconosciuto (sentenza n. 65/2001) che le risorse geotermiche rientrano in questa competenza.

La sentenza impedisce allo Stato di regolare la geotermia?

No. Le norme statali sui criteri di classificazione delle risorse (commi 3, 4 e 5) sono state dichiarate non fondate. Lo Stato conserva la competenza a disciplinare la geotermia su base nazionale; l’illegittimità riguarda solo la norma patrimoniale che non faceva salvi i diritti delle Province autonome.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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