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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bologna sull’applicazione dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario ai condannati per fatti commessi da minorenni, per difetto di rilevanza sopravvenuto nel corso del giudizio.
Di cosa si tratta
Il Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di giudice di sorveglianza, aveva dubitato della legittimità costituzionale delle norme che applicano il regime ostativo ai benefici penitenziari (art. 4-bis, commi 1 e 1-quater, ord. pen.) anche a chi è stato condannato per fatti commessi quando era minorenne. Il caso riguardava un soggetto condannato per violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e lesioni, al quale era stato inizialmente concesso l’affidamento in prova, poi annullato dalla Cassazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato questione in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui le norme ostatorie si applicano al condannato per fatti commessi da minorenne, precludendo i benefici penitenziari in assenza di collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva più la giurisdizione sul caso concreto, poiché nelle more del giudizio costituzionale la Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza che aveva disposto la misura alternativa, e il giudice a quo era stato chiamato a provvedere in sede di giudizio di rinvio su una situazione ormai mutata, in cui il condannato stava già beneficiando della misura alternativa disposta dallo stesso Tribunale.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando, nel corso del giudizio dinanzi alla Corte, la situazione del caso concreto è mutata in modo tale che la decisione della Corte non influirebbe più sull’esito del procedimento a quo.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario?
Disciplina il cosiddetto «regime ostativo»: per alcuni reati gravi (tra cui la violenza sessuale di gruppo), i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione sono subordinati alla collaborazione con la giustizia o, in alternativa, all’osservazione scientifica della personalità per almeno un anno in regime di restrizione.
Perché il rimettente riteneva il regime ostativo incompatibile con la Costituzione per i minorenni?
Perché l’art. 27, terzo comma, Cost. esige che le pene tendano alla rieducazione del condannato, e l’art. 31, secondo comma, Cost. impone alla Repubblica di proteggere l’infanzia e la gioventù. L’applicazione meccanica degli ostativi a chi ha delinquito da minorenne contrasterebbe con questi principi.
La Corte ha valutato nel merito la questione?
No. La dichiarazione di manifesta inammissibilità è una pronuncia in rito che non tocca il merito: la Corte non ha stabilito se il regime ostativo sia o meno compatibile con la Costituzione quando il fatto è stato commesso da un minorenne, limitandosi a rilevare che il caso concreto non consentiva di sollevare la questione.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena e principio di personalità della responsabilità penale
- Art. 31 della Costituzione — protezione della famiglia, dell’infanzia e della gioventù
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