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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha restituito gli atti ai giudici di pace di Montepulciano e Palermo che avevano sollevato questioni sull’art. 10-bis T.U. immigrazione, affinché rivalutassero la rilevanza alla luce dello ius superveniens e della sentenza n. 250 del 2010.

Di cosa si tratta

I giudici di pace di Montepulciano e di Palermo avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sul reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri (art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998), nonché sulla disciplina collegata (art. 16, comma 1, T.U. immigrazione, e art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000). Le questioni erano state iscritte prima che la Corte si pronunciasse con la sentenza n. 250 del 2010, che aveva modificato il quadro interpretativo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Montepulciano, con ordinanza dell’8 aprile 2010 (r.o. n. 212 del 2010), aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. e ai principi di solidarietà e ragionevolezza. Il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza del 18 dicembre 2009 (r.o. n. 223 del 2010), aveva evocato gli artt. 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 Cost. Entrambi censuravano il reato di mera presenza irregolare come incompatibile con i principi di materialità, offensività e parità di trattamento.

La decisione della Corte

Con l’ordinanza n. 65 del 2011 (camera di consiglio del 26 gennaio 2011, redattore Paolo Grossi, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate, disponendo la restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutassero la rilevanza e il fondamento delle questioni alla luce della sentenza n. 250 del 2010 e delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

Il principio

Lo ius superveniens — ossia le modifiche normative o interpretative sopravvenute nel corso del giudizio — può incidere sulla rilevanza di una questione di legittimità costituzionale già sollevata. In tal caso, la Corte non può esaminare la questione nel merito senza che il giudice rimettente abbia prima verificato se essa mantenga senso alla luce della nuova situazione.

Domande e risposte

Cosa è lo ius superveniens in materia di giudizio costituzionale?

È una norma o una pronuncia giurisdizionale sopravvenuta dopo la rimessione della questione, che può modificare il quadro normativo o interpretativo di riferimento. Quando ciò accade, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo per una rivalutazione.

Perché la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni invece di esaminarle nel merito?

Perché la sentenza n. 250 del 2010 aveva già modificato il quadro applicativo dell’art. 10-bis e delle norme collegate. Prima di pronunciarsi nel merito, era necessario che i giudici rimettenti verificassero se e come tale sentenza incidesse sulla fattispecie concreta davanti a loro.

I reati contestati agli stranieri rimangono validi dopo queste pronunce?

Sì, l’art. 10-bis T.U. immigrazione non è stato dichiarato incostituzionale con questa ordinanza. La Corte si è limitata a restituire gli atti ai giudici, che dovranno eventualmente sollevare nuove questioni con motivazione aggiornata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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