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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno irregolare dello straniero), sollevate da più giudici di pace e dal Tribunale di Modena. La norma introdotta dalla legge n. 94/2009 non è incompatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 10-bis del Testo unico immigrazione, introdotto dalla l. n. 94/2009, punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che entra o si trattiene nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998. Numerosi giudici di pace avevano dubitato della legittimità costituzionale di questa fattispecie di reato.

La questione di legittimità costituzionale

Più giudici di pace (Agrigento, Cagliari, Chiavenna, Marano di Napoli, Pistoia, Valdagno) e il Tribunale di Modena hanno impugnato gli artt. 10-bis, 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento a numerosi parametri costituzionali tra cui gli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 117 Cost.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e pronuncia una decisione articolata: (1) inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza per i giudici di pace di Marano di Napoli, Chiavenna e Valdagno; (2) inammissibilità per incompetenza del Tribunale di Modena, essendo la contravvenzione di competenza del giudice di pace; (3) manifesta infondatezza per le restanti questioni sollevate dai giudici di pace di Agrigento e Cagliari, poiché la norma non sanziona una condizione personale ma una condotta.

Il principio

La fattispecie di reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 non punisce una condizione personale dello straniero ma una condotta concreta (l’ingresso o la permanenza illegale), e non contrasta con i parametri costituzionali invocati. Le questioni prive di adeguata motivazione sulla rilevanza o sollevate da giudice incompetente sono inammissibili.

Domande e risposte

In cosa consiste il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998?

Punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo unico immigrazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Perché il Tribunale di Modena era incompetente?

Perché la contravvenzione prevista dall’art. 10-bis è di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera s-bis), del d.lgs. n. 274/2000. Un Tribunale ordinario non può sollevare questioni su norme che non deve applicare.

La norma punisce chi è straniero o chi ha una condotta illegale?

Secondo la Corte, la norma sanziona una condotta specifica (l’ingresso e il trattenimento irregolare) e non una mera condizione personale. Non viola pertanto il principio di personalità della responsabilità penale né il divieto di pene per stati personali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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