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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente infondate e in parte manifestamente inammissibili le questioni sollevate da vari giudici di pace sul reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri (art. 10-bis T.U. immigrazione), disponendo comunque la restituzione degli atti ad alcuni rimettenti alla luce della sentenza n. 250 del 2010.
Di cosa si tratta
La legge n. 94 del 2009 (c.d. pacchetto sicurezza) ha introdotto nell’ordinamento italiano il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero (art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998), punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Numerosi giudici di pace — di Lecco (Missaglia), Pordenone e Taranto — avevano dubitato della costituzionalità di questa norma, sollevando questioni davanti alla Corte. Parallelamente, la Corte aveva già esaminato la disciplina collegata con la sentenza n. 250 del 2010.
La questione di legittimità costituzionale
Quattro giudici di pace (Lecco-Missaglia, Pordenone con tredici ordinanze, Taranto con due ordinanze) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000 (disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, 27 e 117 della Costituzione. Le censure vertevano sulla ragionevolezza dell’incriminazione, sul principio di materialità e offensività del reato e sul contrasto con obblighi internazionali.
La decisione della Corte
Con l’ordinanza n. 64 del 2011 (camera di consiglio del 26 gennaio 2011, redattore Giuseppe Frigo, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte: (1) ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti del Giudice di pace di Lecco-Missaglia e di Pordenone, affinché rivalutassero la rilevanza alla luce della sentenza n. 250 del 2010; (2) ha dichiarato manifestamente infondate alcune questioni riferite agli artt. 2 e 27 Cost. sollevate dal Giudice di pace di Taranto; (3) ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 10, 27 e 117 Cost. sempre del Giudice di pace di Taranto per difetti di motivazione.
Il principio
Quando, nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale, interviene una pronuncia della Corte che modifica il quadro normativo o interpretativo rilevante, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione mantenga ancora la sua rilevanza e fondamento alla luce del mutato contesto.
Domande e risposte
Cosa punisce l’art. 10-bis del T.U. immigrazione?
Punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o permane nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. sull’immigrazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Cos’è il principio di offensività del reato?
È il principio costituzionale (ricavato dagli artt. 25 e 27 Cost.) per cui il diritto penale può intervenire solo a fronte di condotte che ledono o mettono concretamente in pericolo un bene giuridico meritevole di tutela. I rimettenti dubitavano che la mera presenza irregolare sul territorio integrasse un «fatto» offensivo in tale senso.
Cosa cambia con la restituzione degli atti al giudice rimettente?
Il giudice rimettente deve riesaminare il proprio giudizio alla luce delle novità introdotte dalla sentenza della Corte n. 250 del 2010, verificando se la questione sia ancora rilevante e se debba essere eventualmente riformulata prima di sottoporla nuovamente alla Consulta.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza evocato per la scelta di incriminare la mera presenza irregolare
- Art. 27 della Costituzione — Principio di responsabilità penale personale e di offensività, rilevante per la configurazione del reato
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