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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 71, comma 2, del T.U. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), che fissa in cento giorni il termine di decadenza per la richiesta di liquidazione degli onorari degli ausiliari del magistrato. Il termine non è talmente breve da rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto.
Di cosa si tratta
Un consulente tecnico incaricato dalla Procura di Sondrio aveva depositato il proprio elaborato il 12 marzo 2010; la richiesta di liquidazione del compenso era pervenuta il 18 agosto 2010, vale a dire 159 giorni dopo il deposito, e dunque oltre il termine di cento giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale di Sondrio, investito del reclamo, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo il termine «assolutamente irrisorio».
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Sondrio sollevava questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui prevede un termine decadenziale di cento giorni per la richiesta di liquidazione degli onorari e delle spese degli ausiliari del magistrato, ritenuto intrinsecamente irragionevole e tale da sacrificare irragionevolmente il diritto al compenso per il lavoro prestato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel fissare termini per l’esercizio dei diritti, anche costituzionalmente garantiti, con il solo limite di non renderli così brevi da impedirne o renderne eccessivamente difficoltoso l’esercizio. Il termine di cento giorni, decorrente da un atto compiuto dallo stesso soggetto, non supera tale soglia. Inoltre, la questione non prospettava una soluzione costituzionalmente obbligata: eliminare il termine di cento giorni non avrebbe automaticamente introdotto quello triennale ex art. 2956 c.c., che disciplina una prescrizione presuntiva inapplicabile ai compensi documentati.
Il principio
La fissazione di un termine decadenziale per l’esercizio di un diritto patrimoniale, anche se connesso al lavoro, rientra nella discrezionalità del legislatore; la questione di legittimità è ammissibile solo quando il termine sia così breve da rendere impossibile l’esercizio del diritto, e non quando si contesti meramente la congruityà della sua durata senza indicare una soluzione costituzionalmente imposta.
Domande e risposte
Da quando decorre il termine di cento giorni?
Il termine decorre dal compimento delle operazioni commissionate, vale a dire dal momento in cui l’ausiliario del magistrato ha terminato e depositato il proprio lavoro. Il fatto che nel caso concreto l’ausiliare avesse avuto notizia del deposito solo il 7 luglio 2010 era, secondo il Tribunale rimettente, una circostanza ulteriore di ingiustizia, ma non è stato valorizzato dalla Corte.
Perché la Corte ritiene che il termine non sia irragionevole?
Perché cento giorni rappresenta un lasso di tempo adeguato a conoscere e quantificare celermente i costi del processo, rispondendo a un’esigenza di ordine sistemico; e perché il termine decorre da un atto compiuto dall’ausiliare stesso, che può così calcolarlo con certezza.
Quale sarebbe stata la conseguenza pratica di una dichiarazione di illegittimità?
Il rimettente riteneva che si sarebbe applicato l’art. 2956 n. 2 c.c. (prescrizione triennale per i compensi professionali), ma la Corte obietta che tale norma disciplina una prescrizione presuntiva, inapplicabile in presenza di documentazione scritta del credito, per consolidato orientamento della Cassazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, unico parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.