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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), dell’ordinamento penitenziario (regime carcerario speciale per detenuti mafiosi), nella parte che vieta di cuocere cibi. Il giudice rimettente aveva prospettato la questione in modo insufficiente, senza motivare adeguatamente la rilevanza e senza considerare la giurisprudenza di questa Corte sul tema.
Di cosa si tratta
Un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale dell’art. 41-bis ord. pen. (riservato ai detenuti per gravi reati di mafia e terrorismo) aveva proposto reclamo al Magistrato di sorveglianza di Cuneo, lamentando che l’Amministrazione penitenziaria non gli consentiva di acquistare generi alimentari che richiedono cottura (come pasta) né di cuocere cibi. La legge n. 94/2009 aveva modificato il regime speciale, prevedendo l’«assoluta impossibilità di cuocere cibi» per i detenuti al 41-bis. Il Magistrato di sorveglianza aveva sollevato questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha sollevato questione di legittimità dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge n. 354/1975, come modificato dalla legge n. 94/2009, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l’assoluta impossibilità di cuocere cibi per i detenuti in regime speciale.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione (in particolare, non aveva chiarito se il reclamo del detenuto rientrasse nella sua competenza giurisdizionale o in quella del Tribunale di sorveglianza di Roma, competente per i reclami sul regime 41-bis), né aveva considerato i principi già elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di trattamento dei detenuti.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non abbia verificato con precisione la propria competenza giurisdizionale nel caso concreto e non abbia motivato compiutamente la rilevanza della questione, limitandosi ad affermare la propria giurisdizione senza confrontarsi con le norme che la delimitano.
Domande e risposte
Cos’è il regime 41-bis e a chi si applica?
Il regime speciale previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) è applicato, con decreto del Ministro della giustizia, ai detenuti condannati o imputati per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso o terrorismo, quando vi siano motivi per ritenere che possano avere collegamenti con le organizzazioni criminali. Prevede un severo regime restrittivo delle comunicazioni e delle relazioni sociali.
Perché il divieto di cuocere cibi era considerato potenzialmente irragionevole?
Il rimettente rilevava che il divieto assoluto di cottura non avrebbe una connessione logica con la finalità del 41-bis (impedire comunicazioni con l’esterno o ruoli di predominio interno), poiché cucinare non facilita tali comunicazioni. Pertanto, il divieto sembrava avere carattere meramente afflittivo, incompatibile con il principio rieducativo della pena.
La Corte si è mai pronunciata nel merito sul divieto di cuocere cibi?
In questa ordinanza no, perché ha dichiarato le questioni inammissibili. In altri giudizi successivi la Corte ha avuto modo di esaminare le condizioni del regime 41-bis, ribadendo che le restrizioni devono essere funzionali agli obiettivi di sicurezza e non meramente afflittive.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento rispetto ai detenuti in regime ordinario
- Art. 27 della Costituzione — principio di umanità della pena e finalità rieducativa
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