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La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche n. 25/2001, che vieta l’installazione di impianti per la telefonia mobile «su impianti sportivi». Le questioni sono inammissibili perché il rimettente non ha fornito adeguata motivazione sulla rilevanza nel giudizio principale.
Di cosa si tratta
Un permesso a costruire rilasciato dal Comune di Senigallia per un’antenna di telefonia mobile era stato impugnato davanti al TAR Marche da residenti e un comitato civico. L’antenna era collocata adiacente a una pista di pattinaggio. Il TAR, ritenendo che l’installazione violasse il divieto regionale per gli impianti sportivi, ha sollevato questione di costituzionalità di tale divieto, in quanto potenzialmente in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di telecomunicazioni e tutela della salute.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Marche ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo (lettera s) e terzo, della Costituzione, censurando l’art. 7, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 25/2001, nella parte in cui vieta l’installazione di impianti di telefonia mobile sugli impianti sportivi, senza distinzioni sul contesto specifico.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni inammissibili. Il rimettente ha dedotto la violazione di una serie di parametri costituzionali senza fornire sufficiente motivazione sulla rilevanza di ciascuno di essi nel giudizio principale, non precisando la connessione tra i vari profili di incostituzionalità dedotti e la situazione concreta oggetto del giudizio.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve motivare specificamente la rilevanza di ciascun parametro costituzionale evocato: una generica enumerazione di possibili violazioni, senza spiegare il nesso con il giudizio principale, rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevede la legge della Regione Marche sulle antenne di telefonia mobile?
L’art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 25/2001 vieta l’installazione di impianti di telefonia mobile su una serie di luoghi sensibili, tra cui ospedali, scuole, chiese, parchi e impianti sportivi.
Perché il TAR aveva dubbi sulla costituzionalità del divieto?
Il TAR riteneva che il divieto regionale assoluto per gli impianti sportivi potesse collidere con la competenza statale esclusiva in materia di telecomunicazioni e con la disciplina nazionale che non include espressamente gli impianti sportivi tra i «siti sensibili» da tenere liberi.
Cosa si intende per «inammissibilità» della questione?
La Corte non entra nel merito della questione: dichiara che l’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti formali di motivazione, in particolare non spiega con sufficiente precisione perché ciascun parametro costituzionale invocato sia rilevante per la decisione del caso concreto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, evocato per il contrasto tra norma regionale e disciplina statale delle telecomunicazioni
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, invocato in relazione alla libertà di installazione di reti di comunicazione
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