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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Napoli sugli artt. 155-quater, 2652 e 2653 del codice civile, nella parte in cui non prevedono la trascrizione della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare proposta in sede di separazione giudiziale. La questione è inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.

Di cosa si tratta

Nel corso di una separazione giudiziale, il coniuge che non è proprietario dell’immobile chiede di trascrivere nei registri immobiliari la domanda di assegnazione della casa familiare, in modo da renderla opponibile a eventuali terzi acquirenti. Il Conservatore dei Registri immobiliari di Napoli aveva trascritto la domanda con riserva. Sul reclamo della richiedente, il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del codice civile che non contemplano esplicitamente tale forma di trascrizione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 155-quater, 2652 e 2653 del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale proposto dal coniuge non titolare di diritti reali sull’immobile.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione. Il giudice rimettente, per affermare la rilevanza della questione nel giudizio principale (un procedimento di reclamo avverso la trascrizione con riserva disposta dal Conservatore), non ha verificato se la norma da applicare nel giudizio medesimo fosse effettivamente quella censurata, omettendo di considerare il vero oggetto del procedimento dinanzi a lui pendente.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non abbia correttamente valutato la rilevanza della questione nel giudizio principale: occorre che la norma oggetto di censura sia effettivamente quella da applicare per la definizione del giudizio a quo.

Domande e risposte

Che cos’è la trascrizione della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare?

Si tratta dell’iscrizione nei pubblici registri immobiliari della richiesta avanzata in sede di separazione, che servirebbe a rendere la futura assegnazione opponibile ai terzi che dovessero acquistare diritti sull’immobile tra la proposizione del ricorso e il provvedimento definitivo.

Perché il Tribunale di Napoli ha sollevato la questione?

Perché gli artt. 2652 e 2653 cod. civ. elencano tassativamente le domande giudiziali trascrivibili, senza includere la domanda di assegnazione della casa familiare, e nemmeno l’art. 155-quater la menziona espressamente. Il giudice riteneva che tale lacuna esponesse il coniuge non proprietario a rischi derivanti da alienazioni dell’immobile.

Cosa significa che la questione è inammissibile per difetto di rilevanza?

Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il giudice rimettente non ha dimostrato che la norma censurata sia quella che effettivamente deve applicare per definire il giudizio principale. Senza questo nesso, la Corte non può pronunciarsi nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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