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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. (preclusione alla sospensione dell’esecuzione per delitti aggravati dall’art. 61 n. 11-bis c.p.), perché la norma era già stata dichiarata incostituzionale in via consequenziale dalla sentenza n. 249/2010, che aveva eliminato l’aggravante di clandestinità dal codice penale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. nella parte in cui precludeva la sospensione dell’esecuzione delle pene detentive infratriennali per chi fosse stato condannato per reati aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 61 n. 11-bis c.p. (il fatto commesso durante la permanenza irregolare nel territorio nazionale, la cosiddetta «aggravante di clandestinità»).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. nella parte in cui escludeva la sospensione dell’esecuzione per condannati ex art. 61 n. 11-bis c.p. Parametri: artt. 3 e 27 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Bergamo (giudice dell’esecuzione penale).
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto. Con la sentenza n. 249/2010, emessa dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61 n. 11-bis c.p. e, in via consequenziale, anche dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. limitatamente alle parole relative a tale aggravante. La norma censurata risultava dunque già espunta dall’ordinamento.
Il principio
Quando la norma impugnata viene eliminata dall’ordinamento — in via diretta o consequenziale — dalla stessa Corte costituzionale con una pronuncia successiva all’ordinanza di rimessione, la questione perde il proprio oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Che cos’era l’aggravante di clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.)?
Introdotta dalla legge n. 94/2009 (sicurezza pubblica), prevedeva un aumento di pena fino a un terzo quando il fatto era commesso da chi si trovava illegalmente nel territorio italiano. Era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 249/2010 per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto fondava un trattamento deteriore sulla sola condizione di straniero irregolare.
Che cosa è una declaratoria di incostituzionalità «in via consequenziale»?
La Corte può estendere la dichiarazione di illegittimità anche a norme diverse da quelle direttamente impugnate, quando la loro applicazione è inscindibilmente connessa alla norma dichiarata incostituzionale (art. 27 della legge n. 87/1953).
Cosa accade ai condannati che erano stati esclusi dalla sospensione dell’esecuzione a causa dell’aggravante di clandestinità?
A seguito della sentenza n. 249/2010, l’aggravante non può più essere applicata e i giudizi pendenti devono essere definiti escludendo quella circostanza. Il giudice dell’esecuzione può ricalcolare la pena e valutare la sospensione dell’esecuzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, che aveva già determinato la caduta dell’aggravante
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, invocata dal rimettente
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