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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legge toscana che, per le prestazioni residenziali a favore di persone disabili ultra-sessantacinquenni, calcolava la quota di compartecipazione tenendo conto anche del reddito del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

Di cosa si tratta

Una famiglia toscana si era vista richiedere dalla Comunità montana del Casentino una compartecipazione alla retta di una RSA (residenza sanitaria assistenziale) per un’anziana affetta da SLA (sclerosi laterale amiotrofica), calcolata tenendo conto anche del reddito dei familiari. Il TAR Toscana aveva sollevato questione di legittimità sulla legge regionale n. 66/2008 che consentiva questo calcolo, ritenendo che violasse i livelli essenziali delle prestazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Toscana sollevava questione sull’art. 14, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 66/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni). La norma toscana, nel calcolare la compartecipazione tenendo conto del reddito dei familiari, sembrerebbe contraddire l’art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. n. 109/1998, che impone di considerare la sola situazione economica dell’assistito.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. n. 109/1998 impone di «evidenziare» la situazione economica del solo assistito, ma non esclude che la Regione possa tenere conto anche di altri fattori per il calcolo della compartecipazione. La norma toscana, correttamente interpretata, non viola il livello essenziale delle prestazioni fissato dallo Stato.

Il principio

Le Regioni possono adottare modelli di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali residenziali che tengano conto anche della situazione reddituale e patrimoniale dei familiari dell’assistito, purché la situazione economica del solo assistito sia comunque evidenziata e valutata. Ciò non viola il livello essenziale delle prestazioni fissato dalla normativa statale.

Domande e risposte

I familiari devono sempre contribuire al costo di una RSA?

Non necessariamente. La normativa statale impone di valutare la situazione economica dell’assistito. La Regione può prevedere modelli che tengano conto anche del reddito familiare, ma deve comunque evidenziare la situazione dell’assistito separatamente.

Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?

I LEP sono le prestazioni minime che lo Stato garantisce uniformemente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. In materia di non autosufficienza, costituisce LEP il diritto a che la compartecipazione sia calcolata sulla situazione economica dell’assistito.

Perché la Corte non ha accolto la tesi del TAR?

Perché la norma statale non vieta di tenere conto anche del reddito familiare, ma impone solo che la situazione del solo assistito sia «evidenziata». La legge toscana, interpretata in senso conforme, non eliminava questa garanzia ma la integrava con ulteriori parametri regionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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