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La Corte dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d’appello di Roma contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili ai sensi dell’art. 68 Cost. le opinioni espresse dal senatore Castelli nei confronti dell’onorevole Diliberto.
Di cosa si tratta
Il senatore Roberto Castelli, all’epoca Ministro della giustizia, nel 2004 aveva espresso durante una trasmissione televisiva alcune affermazioni reputate offensive dall’onorevole Oliviero Diliberto, che aveva quindi promosso un’azione civile per risarcimento danni. Il Senato, con delibera del 30 giugno 2004, aveva dichiarato insindacabili tali opinioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il giudice civile di primo grado aveva accolto l’eccezione di improcedibilità; la Corte d’appello di Roma, in disaccordo con la delibera parlamentare, ha sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, contestando la delibera del 30 giugno 2004. La Corte rimettente riteneva che le affermazioni del senatore Castelli non fossero riconducibili ad atti tipici parlamentari e non rientrassero pertanto nell’ambito applicativo dell’art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
Con questa ordinanza la Corte si pronuncia solo sulla fase di ammissibilità del conflitto: dichiara ammissibile il ricorso e dispone la notifica al Senato della Repubblica, rinviando al merito del conflitto la valutazione sulla correttezza della delibera di insindacabilità. Si tratta quindi di una pronuncia interlocutoria, non ancora nel merito.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere (nella specie, un organo giurisdizionale) ritiene che un altro potere (il Parlamento) abbia menomato la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite: la mera contestazione della delibera parlamentare di insindacabilità da parte del giudice è sufficiente per radicare il conflitto in fase di ammissibilità.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa è la cosiddetta “insindacabilità parlamentare”, che protegge la libertà di mandato del parlamentare ma si applica solo ad opinioni connesse a specifici atti parlamentari.
Cosa è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzioni si verifica quando due organi costituzionali rivendicano la titolarità di una stessa funzione o contestano gli atti compiuti dall’altro nell’ambito delle rispettive competenze. La Corte costituzionale lo risolve determinando a quale potere spetti la funzione controversa (art. 134 Cost.).
La delibera parlamentare di insindacabilità vincola il giudice?
No, non automaticamente. Il giudice può sollevare conflitto di attribuzioni se ritiene che le opinioni del parlamentare non siano connesse ad atti tipici delle funzioni parlamentari. La Corte costituzionale deciderà nel merito del conflitto se la delibera parlamentare è stata adottata correttamente o se ha leso le prerogative del potere giudiziario.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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