Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del Testo unico sull’immigrazione (reato di ingresso e soggiorno irregolare), sollevate da cinque Giudici di pace, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e per mancata sperimentazione dell’interpretazione adeguatrice.
Di cosa si tratta
L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 94/2009 (“pacchetto sicurezza”), ha istituito il reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio italiano. Cinque Giudici di pace (Fabriano, Alessandria, Città della Pieve, Ivrea e Casale Monferrato) ne hanno sospettato l’incostituzionalità, lamentando tra l’altro la mancanza di una scriminante per giustificato motivo analoga a quella prevista per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici rimettenti hanno impugnato l’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della legge n. 94/2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25 secondo comma, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione. I rilievi riguardavano in particolare la disparità di trattamento rispetto all’art. 14, comma 5-ter (che ammette la scriminante del giustificato motivo), l’esclusione dell’oblazione ex art. 162 c.p. e il contrasto con obblighi internazionali.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni, rilevando che le ordinanze di rimessione presentano gravi carenze motivazionali: i giudici a quo non hanno adeguatamente descritto la fattispecie concreta sottoposta al loro esame, non hanno verificato la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata e non hanno dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio principale.
Il principio
Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare compiutamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo e di tentare previamente un’interpretazione adeguatrice della norma: il mancato assolvimento di tali oneri rende la questione manifestamente inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.
Domande e risposte
Che cos’è il reato di ingresso irregolare ex art. 10-bis?
Si tratta di una contravvenzione, punita con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, introdotta nel 2009 a carico dello straniero che entra o si trattiene nel territorio italiano in violazione delle norme sull’immigrazione. La Corte costituzionale si è poi pronunciata nel merito con la sentenza n. 250 del 2010, dichiarando infondate molte delle censure.
Cosa significa “manifesta inammissibilità”?
La manifesta inammissibilità è una pronuncia di rito con cui la Corte chiude il giudizio senza esaminare il merito: significa che la questione è stata sollevata in modo talmente difettoso da non poter nemmeno essere valutata nel merito, ad esempio per mancanza di motivazione sulla rilevanza o sul giudizio principale.
Perché i Giudici di pace avevano dubbi sulla costituzionalità?
I rimettenti ritenevano irragionevole che il reato di semplice ingresso/soggiorno irregolare non prevedesse una scriminante per giustificato motivo, a differenza di quanto stabilito per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento (art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione), creando così una disparità di trattamento tra fattispecie simili.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato come parametro dai giudici rimettenti
- Art. 10 della Costituzione — condizione giuridica dello straniero e obbligo di conformità alle norme internazionali
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità in materia penale invocato dai rimettenti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.