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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del Testo unico sull’immigrazione (reato di ingresso e soggiorno irregolare), sollevate da cinque Giudici di pace, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e per mancata sperimentazione dell’interpretazione adeguatrice.

Di cosa si tratta

L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 94/2009 (“pacchetto sicurezza”), ha istituito il reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio italiano. Cinque Giudici di pace (Fabriano, Alessandria, Città della Pieve, Ivrea e Casale Monferrato) ne hanno sospettato l’incostituzionalità, lamentando tra l’altro la mancanza di una scriminante per giustificato motivo analoga a quella prevista per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento.

La questione di legittimità costituzionale

I giudici rimettenti hanno impugnato l’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della legge n. 94/2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25 secondo comma, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione. I rilievi riguardavano in particolare la disparità di trattamento rispetto all’art. 14, comma 5-ter (che ammette la scriminante del giustificato motivo), l’esclusione dell’oblazione ex art. 162 c.p. e il contrasto con obblighi internazionali.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni, rilevando che le ordinanze di rimessione presentano gravi carenze motivazionali: i giudici a quo non hanno adeguatamente descritto la fattispecie concreta sottoposta al loro esame, non hanno verificato la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata e non hanno dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

Il principio

Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare compiutamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo e di tentare previamente un’interpretazione adeguatrice della norma: il mancato assolvimento di tali oneri rende la questione manifestamente inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

Domande e risposte

Che cos’è il reato di ingresso irregolare ex art. 10-bis?

Si tratta di una contravvenzione, punita con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, introdotta nel 2009 a carico dello straniero che entra o si trattiene nel territorio italiano in violazione delle norme sull’immigrazione. La Corte costituzionale si è poi pronunciata nel merito con la sentenza n. 250 del 2010, dichiarando infondate molte delle censure.

Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

La manifesta inammissibilità è una pronuncia di rito con cui la Corte chiude il giudizio senza esaminare il merito: significa che la questione è stata sollevata in modo talmente difettoso da non poter nemmeno essere valutata nel merito, ad esempio per mancanza di motivazione sulla rilevanza o sul giudizio principale.

Perché i Giudici di pace avevano dubbi sulla costituzionalità?

I rimettenti ritenevano irragionevole che il reato di semplice ingresso/soggiorno irregolare non prevedesse una scriminante per giustificato motivo, a differenza di quanto stabilito per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento (art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione), creando così una disparità di trattamento tra fattispecie simili.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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