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La sentenza n. 242/2012 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 co. 10 del TUEL, nella parte in cui include gli iscritti all’AIRE nel calcolo del quorum del 50% dei votanti richiesto per la validità dell’elezione del sindaco con lista unica. La Corte riconosce la ragionevolezza della scelta del legislatore di valorizzare il legame formale con il comune di residenza originaria.
Di cosa si tratta
Nel comune di Sessano del Molise, le elezioni del marzo 2010 erano state dichiarate nulle perché i votanti (368) erano stati inferiori al 50% degli iscritti nelle liste elettorali (1.186), includendo 495 cittadini residenti all’estero iscritti all’AIRE. Senza computare gli iscritti AIRE, l’elezione sarebbe risultata valida. Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 71, co. 10, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), nella parte in cui include gli iscritti AIRE nel numero degli aventi diritto al voto ai fini del calcolo del quorum del 50% per la validità del voto con lista unica. Parametri: artt. 1 co. 2, 3, 48 co. 1 e 51 co. 1 Cost. Rimettente: Consiglio di Stato, sezione V giurisdizionale (ordinanza del 31 maggio 2011).
La decisione della Corte
Non fondata. La Corte riconosce che l’inclusione degli iscritti AIRE può creare criticità nei comuni ad alto tasso di emigrazione, ma esclude l’irragionevolezza della scelta legislativa. Il legislatore ha ritenuto che anche i cittadini residenti all’estero conservino un legame con la comunità locale d’origine e possano incidere sulla validità delle elezioni locali, valorizzando la loro iscrizione formale nelle liste elettorali. La precedente sentenza n. 173/2005 aveva già dichiarato non fondata una questione analoga su una legge regionale che escludeva gli AIRE.
Il principio
La scelta del legislatore di includere gli iscritti AIRE nel calcolo del quorum per la validità delle elezioni comunali con lista unica non è irragionevole: il diritto di voto formalmente attribuito ai residenti all’estero per le elezioni locali giustifica il loro computo nel denominatore del quorum, anche se di fatto non possono agevolmente esercitarlo.
Domande e risposte
Chi sono gli iscritti AIRE?
L’AIRE (“Anagrafe Italiani Residenti all’Estero”) raccoglie i cittadini italiani che risiedono stabilmente all’estero. Mantengono il diritto di voto per le elezioni politiche nazionali ed europee; il loro computo nelle liste elettorali locali è oggetto della questione decisa.
Perché il problema riguarda solo i comuni piccoli?
Perché nei comuni con meno di 15.000 abitanti la legge (art. 71 co. 10 TUEL) prevede che, nel caso di un’unica lista ammessa, l’elezione è valida solo se vota almeno il 50% degli iscritti nelle liste. Nei grandi comuni con più liste non esiste tale quorum di validità.
La sentenza n. 173/2005 aveva già risposto a questa domanda?
Parzialmente. La sentenza n. 173/2005 aveva dichiarato non fondata la questione su una legge regionale del Friuli che escludeva gli AIRE dal quorum. La sentenza n. 242/2012 completa il quadro affermando che anche la scelta opposta (includerli) è costituzionalmente legittima, rimettendo la scelta al legislatore.
Norme collegate
- Art. 48 della Costituzione — diritto di voto dei cittadini italiani, anche residenti all’estero
- Art. 51 della Costituzione — diritto di accedere alle cariche elettive, parametro invocato per i candidati con lista unica
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza della legge
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