Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’ordinanza n. 239/2012 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge regionale sarda n. 21/2011 (materia urbanistica), sollevata dal GIP di Oristano. Il rimettente si era limitato a richiamare le osservazioni del pubblico ministero senza nemmeno allegarle né riportarle in sintesi.

Di cosa si tratta

Il GIP del Tribunale di Oristano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge regionale sarda 21 novembre 2011, n. 21 (norme di carattere urbanistico), in riferimento agli artt. 3, 25 co. 2, 117 co. 2 e 118 Cost. e all’art. 3 co. 1 dello Statuto speciale della Sardegna. Nella motivazione della non manifesta infondatezza, il GIP si era limitato ad affermare di «condividere integralmente il contenuto delle osservazioni del pubblico ministero», senza allegarle né riassumerle.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni a più leggi regionali in materia urbanistica). Parametri: artt. 3, 25 co. 2, 117 co. 2 lett. l) e s), 118 Cost., art. 3 co. 1 l. cost. n. 3/1948 (Statuto Speciale Sardegna). Rimettente: GIP Tribunale di Oristano (ordinanza del 30 dicembre 2011).

La decisione della Corte

Manifestamente inammissibile. Il rimettente non ha esposto alcuna motivazione propria a sostegno dei dubbi di legittimità costituzionale: si è limitato a rinviare alle osservazioni del PM, che non erano nemmeno allegate all’ordinanza notificata. La Regione Sardegna aveva già eccepito l’inammissibilità per questa ragione. È costante giurisprudenza della Corte che non possano avere ingresso questioni motivate solo per relationem.

Il principio

Il rimettente deve rendere esplicite, nell’ordinanza di rimessione, le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata. Non è ammissibile una motivazione che si limiti a rinviare ad atti di altri soggetti processuali (pubblico ministero, parti), tanto più se tali atti non sono allegati all’ordinanza stessa.

Domande e risposte

Cos’è la motivazione per relationem in un incidente di costituzionalità?

La motivazione per relationem consiste nel rinviare integralmente alle argomentazioni di un altro atto (sentenza, memoria, parere) senza svolgerle autonomamente. Nel giudizio incidentale di costituzionalità è inammissibile perché il rimettente deve dimostrare in modo autonomo rilevanza e non manifesta infondatezza.

Perché la Regione sarda aveva eccepito l’inammissibilità?

Perché l’ordinanza del GIP non le permetteva di esercitare il diritto di difesa: non conoscendo le ragioni specifiche del rimettente (né le osservazioni del PM richiamate), la Regione non era in grado di controdedurre in modo mirato.

Cosa deve contenere una valida ordinanza di rimessione?

Un’ordinanza di rimessione valida deve indicare: la norma censurata, i parametri costituzionali invocati, la rilevanza (motivando perché la questione è pregiudiziale rispetto al giudizio a quo) e la non manifesta infondatezza (con argomenti propri del rimettente).

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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