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La sentenza n. 238/2012 dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il decreto statale che aveva riconosciuto il titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro. Il provvedimento non aveva invaso la sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Provincia, che interviene solo al momento dell’iscrizione all’albo provinciale.
Di cosa si tratta
Il Capo dell’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio aveva riconosciuto al sig. Oddera il titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro, autorizzandolo ad esercitare la professione in Italia previa iscrizione al Collegio regionale competente. La Provincia di Bolzano aveva impugnato tale decreto sostenendo che l’art. 8 dello Statuto del Trentino-Alto Adige le attribuisce competenza legislativa primaria in materia di maestri di sci.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il decreto del Capo dell’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio del 1 giugno 2011. Parametri: art. 6 Cost., artt. 8 e 16 d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), art. 1 d.P.R. n. 278/1974. Rimettente: Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 9/2011).
La decisione della Corte
Inammissibile. Il decreto statale impugnato non ha invaso la sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Provincia di Bolzano. Il riconoscimento del titolo estero è un atto che interviene a livello nazionale, mentre la competenza provinciale (iscrizione all’albo e autorizzazione all’esercizio nel territorio) si esercita solo dalla fase successiva, cioè quando l’interessato chiede l’iscrizione al Collegio provinciale per esercitare in provincia di Bolzano. Il decreto stesso precisava la necessità di previa iscrizione al collegio regionale competente.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra enti presuppone che l’atto statale abbia concretamente invaso la sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione o Provincia autonoma. Il mero riconoscimento nazionale di un titolo professionale conseguito all’estero non invade la competenza provinciale sull’esercizio della professione nel proprio territorio, che opera solo dalla fase dell’iscrizione all’albo locale.
Domande e risposte
Perché la Provincia di Bolzano ha una competenza speciale sui maestri di sci?
Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (art. 8 d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di turismo e di maestri di sci, con le relative funzioni amministrative. Questa competenza è più ampia di quella delle regioni ordinarie.
Chi può riconoscere i titoli professionali conseguiti all’estero?
Il riconoscimento dei titoli professionali esteri ai fini dell’esercizio in Italia è di competenza statale (artt. 49 e 50 d.lgs. n. 206/2007, in attuazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali). La Provincia interviene nella fase successiva di iscrizione all’albo provinciale.
Cosa deve fare chi vuole esercitare come maestro di sci in Alto Adige?
Deve prima ottenere il riconoscimento del titolo a livello nazionale, poi richiedere l’iscrizione al Collegio provinciale dei maestri di sci di Bolzano, sottoponendosi agli ulteriori requisiti previsti dalla legge provinciale n. 5/2001.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, richiamato in materia di professioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.