Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

L’ordinanza n. 232/2012 ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sull’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi, alla luce di uno ius superveniens che ha parzialmente modificato le norme censurate.

Di cosa si tratta

Cinque Commissioni tributarie avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 446/1997, che escludeva la deducibilità dell’IRAP ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF). Nel corso del giudizio davanti alla Corte, è intervenuto l’art. 2 del d.l. n. 201/2011 (convertito con l. n. 214/2011), che ha introdotto una parziale deducibilità dell’IRAP a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, con rimborso per i periodi precedenti.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 1, co. 2, d.lgs. n. 446/1997 (indeducibilità IRAP), art. 6 del d.l. n. 185/2008, art. 99 del d.P.R. n. 917/1986. Parametri: artt. 3, 35 e 53 Cost. Rimettenti: Commissioni tributarie provinciali di Bologna, Parma, Foggia e Commissioni tributarie regionali di Bari e Lombardia.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché il sopravvenuto art. 2 del d.l. n. 201/2011 riguarda direttamente le norme oggetto delle questioni e modifica il quadro normativo di riferimento. I giudici a quibus devono rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce della nuova disciplina, colmando anche le eventuali lacune delle ordinanze di rimessione.

Il principio

Quando nel corso del giudizio di costituzionalità interviene uno ius superveniens che modifica le norme impugnate incidendo direttamente sul thema decidendum, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la perdurante rilevanza della questione e l’adeguatezza della motivazione.

Domande e risposte

Cosa sostenevano le Commissioni tributarie rimettenti?

Che l’indeducibilità dell’IRAP violasse il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) penalizzando le imprese labour-intensive, il principio di tutela del lavoro (art. 35 Cost.) e la capacità contributiva (art. 53 Cost.) perché comportava tassazione su un reddito lordo anziché netto.

Cos’è lo ius superveniens e perché rileva?

Lo ius superveniens è una norma sopravvenuta che modifica il quadro giuridico mentre il giudizio è pendente. Se incide sulla normativa oggetto della questione, il giudice rimettente deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel giudizio a quo.

Qual è la disciplina attuale della deducibilità IRAP?

A seguito delle successive modifiche normative, una quota dell’IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi è divenuta deducibile ai fini IRES/IRPEF, attenuando il profilo di doppia imposizione denunciato dalle Commissioni rimettenti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.