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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, come sostituito dalla legge regionale n. 3 del 2009, nella parte in cui vietava l’installazione di impianti eolici nei territori dei Comuni che avessero adottato piani paesaggistici, urbanistici o di gestione dei beni culturali. La norma violava la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e il principio di leale collaborazione in materia di energia.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Sardegna aveva introdotto un divieto generalizzato di installazione di impianti eolici nei Comuni che avessero adottato piani paesaggistici o urbanistici. Il TAR Sardegna aveva sollevato questione di costituzionalità, sollecitato da due ricorsi: uno del Comune di Ulassai, che contestava il divieto, e uno della società Sardeolica s.r.l., interessata alla realizzazione di un impianto eolico. La questione riguardava l’equilibrio tra la tutela del paesaggio, l’autonomia regionale e la promozione delle energie rinnovabili.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge regionale n. 2 del 2007, come sostituito dall’art. 6, comma 8, della legge regionale n. 3 del 2009, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna, in relazione al d.lgs. n. 387 del 2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE sulle fonti rinnovabili). Giudice rimettente: Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale, ritenendo che il divieto generalizzato di installazione di impianti eolici eccedesse le competenze regionali in materia di tutela del paesaggio e si ponesse in contrasto sia con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s), sia con i principi fondamentali in materia di produzione e distribuzione dell’energia (art. 117, terzo comma), imponendo un limite assoluto non previsto dalla normativa statale e incompatibile con gli obblighi europei in materia di energie rinnovabili.
Il principio
Le Regioni non possono introdurre divieti assoluti di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (come gli impianti eolici) che esulino dai criteri fissati dalla normativa statale e dalle linee guida ministeriali. Tali divieti generalizzati eccedono la competenza regionale in materia di governo del territorio e paesaggio, invadendo la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e la competenza concorrente in materia di energia.
Domande e risposte
Le Regioni possono vietare gli impianti eolici sul proprio territorio?
No, non con divieti assoluti o generalizzati. Le Regioni possono individuare aree idonee e non idonee all’installazione di impianti eolici, nel rispetto delle linee guida nazionali (d.m. 10 settembre 2010) e dei criteri fissati dalla normativa statale. Un divieto totale collegato all’adozione di qualsiasi piano paesaggistico è incostituzionale.
Il paesaggio sardo può prevalere sulla produzione di energia rinnovabile?
La tutela del paesaggio è un valore costituzionale (art. 9 Cost.) e le Regioni hanno competenza in materia di governo del territorio. Tuttavia, la tutela del paesaggio non può tradursi in un divieto assoluto che vanifichi gli obiettivi nazionali ed europei di promozione delle energie rinnovabili. Il bilanciamento è necessario e deve avvenire attraverso procedure autorizzative che consentano la valutazione caso per caso.
Qual è la normativa statale di riferimento sugli impianti eolici?
Il d.lgs. n. 387 del 2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE) e le successive linee guida nazionali (d.m. 10 settembre 2010) disciplinano le procedure autorizzative per gli impianti di energia da fonti rinnovabili, prevedendo un procedimento unico con conferenza di servizi e introducendo criteri di valutazione dell’impatto ambientale e paesaggistico, senza consentire divieti assoluti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell’energia
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, richiamato in relazione all’irrazionalità del divieto assoluto
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