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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui estendeva il blocco degli automatismi stipendiali anche ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. La norma violava l’indipendenza costituzionalmente garantita della magistratura, poiché assoggettava i magistrati a un regime identico a quello del restante personale delle pubbliche amministrazioni, senza tener conto del meccanismo di adeguamento automatico delle loro retribuzioni.
Di cosa si tratta
Il comma 22 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 disponeva il blocco, per il triennio 2011-2013, degli automatismi stipendiali (scatti di anzianità, adeguamenti periodici) per tutto il personale delle pubbliche amministrazioni. Quindici ordinanze di rimessione di vari TAR (Campania, Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Veneto, Trento, Umbria, Sardegna, Liguria, Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia) avevano sollevato questioni di costituzionalità con riguardo ai magistrati, che dispongono di un meccanismo speciale di adeguamento automatico delle retribuzioni collegato a quello dei parlamentari.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici rimettenti hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli articoli 3, 23, 36, 53 e 104 della Costituzione. Le censure riguardavano principalmente: la violazione del principio di indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.) per effetto del blocco degli adeguamenti automatici; la violazione del principio di proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.); la disparità di trattamento rispetto ad altre categorie (art. 3 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 22 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui si applicava ai magistrati e agli avvocati dello Stato. Ha ritenuto che l’estensione del blocco anche alle categorie dotate di un meccanismo di adeguamento automatico costituzionalmente imposto (art. 36 e 104 Cost., in combinato con la legge n. 27 del 1981 sul trattamento dei magistrati) violasse le garanzie costituzionali di indipendenza economica della magistratura. Le questioni relative al restante personale pubblico sono state dichiarate non fondate o inammissibili.
Il principio
Il meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni dei magistrati è strumentale alla garanzia di indipendenza della magistratura sancita dall’art. 104 Cost. Una norma che blocchi gli automatismi stipendiali della magistratura trattandola alla stregua del restante personale pubblico viola questa garanzia costituzionale, in quanto interferisce con il sistema di tutele economiche che presidia l’indipendenza dei giudici.
Domande e risposte
Perché i magistrati hanno un regime retributivo speciale?
L’indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.) richiede che i giudici non siano economicamente dipendenti dal potere esecutivo. Per questo motivo la legge n. 27 del 1981 ha introdotto un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni dei magistrati, correlato a quello dei parlamentari, che li sottrae alle ordinarie procedure di negoziazione contrattuale e ai rischi di pressioni economiche.
Il blocco degli stipendi può applicarsi agli altri dipendenti pubblici?
Sì, per gli altri dipendenti pubblici (non magistrati) il blocco degli automatismi stipendiali previsto dal d.l. 78/2010 era costituzionalmente legittimo, come ha confermato la Corte in questa stessa pronuncia. Solo per la magistratura, la quale dispone di garanzie costituzionali specifiche, il blocco è risultato incostituzionale.
La sentenza si è occupata anche della magistratura militare e degli avvocati dello Stato?
Sì. La Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità anche agli avvocati e procuratori dello Stato (che godono di un meccanismo analogo a quello dei magistrati) e, con interpretazione conforme, ai magistrati militari. Le questioni relative ai militari non magistrati e al restante personale pubblico sono state invece dichiarate non fondate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato in relazione al diverso trattamento tra categorie di pubblici dipendenti
- Art. 36 della Costituzione — Diritto alla retribuzione proporzionata, parametro invocato per la magistratura
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