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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010 (convertito dalla legge n. 10 del 2011), che aveva introdotto una norma di interpretazione autentica in materia di decadenza nei rapporti bancari. I giudici rimettenti (Tribunale di Napoli e Tribunale di Velletri) non avevano adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni nei rispettivi giudizi.
Di cosa si tratta
L’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010 (c.d. “milleproroghe”), aggiunto in sede di conversione, aveva introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art. 2935 c.c. in materia di decorrenza della prescrizione, con specifico riferimento ai contratti bancari e alla ripetizione degli interessi anatocistici. La norma era contestata da molti debitori bancari che avevano avviato azioni di ripetizione dell’indebito per interessi non dovuti, poiché la norma retroattiva rischiava di chiudere i loro diritti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Napoli e il Tribunale di Velletri avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 47, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. Le censure riguardavano principalmente l’irragionevolezza della norma retroattiva, la lesione del diritto di difesa e del giusto processo, e la violazione della separazione dei poteri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, rilevando che entrambe le ordinanze di rimessione non avevano sufficientemente motivato la rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus: i giudici rimettenti non avevano chiarito in modo adeguato come e perché la norma impugnata si applicasse ai casi concreti all’esame, né avevano descritto in modo completo la fattispecie processuale.
Il principio
Il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo determina la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità. Non è sufficiente che la norma impugnata possa in astratto applicarsi al caso: il giudice rimettente deve descrivere con precisione la fattispecie e spiegare come la norma incida sulla decisione del giudizio.
Domande e risposte
Cosa prevedeva il comma 61 dell’art. 2 del d.l. 225/2010?
La disposizione stabiliva che, in materia di operazioni bancarie regolate in conto corrente, si intendesse che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto iniziasse a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. Ciò era interpretato dalla giurisprudenza come una norma che, con effetto retroattivo, accorciava il termine utile per agire in ripetizione degli interessi bancari non dovuti (es. interessi anatocistici).
La Corte si è pronunciata nel merito sulla legittimità di questa norma?
No, non in questa ordinanza. La manifesta inammissibilità è una pronuncia processuale che evita l’esame del merito. La questione sulla legittimità di norme retroattive in materia di prescrizione bancaria è stata affrontata dalla Corte in altri giudizi e dalla giurisprudenza ordinaria in modo evolutivo negli anni successivi.
Cosa è l’anatocismo bancario?
L’anatocismo bancario è la pratica di capitalizzare periodicamente gli interessi passivi su un conto corrente, così da calcolare ulteriori interessi sugli interessi già maturati. La Cassazione ha ritenuto illegittima questa pratica quando avveniva trimestralmente a favore della sola banca, aprendo la strada a numerose azioni di ripetizione dell’indebito da parte dei correntisti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato contro la norma retroattiva
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, richiamato in relazione alla compressione dei diritti processuali dei correntisti
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo, parametro anch’esso invocato dai rimettenti
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