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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 32, commi 5-7, della legge n. 183/2010 (Collegato lavoro), che introduce un’indennità onnicomprensiva forfettaria (da 2,5 a 12 mensilità) in caso di conversione del contratto a termine, in luogo del risarcimento ordinario del danno. La questione era già stata decisa con sentenza n. 303/2011.
Di cosa si tratta
Il «Collegato lavoro» (legge n. 183/2010) aveva introdotto, per i contratti a termine dichiarati illegittimi e convertiti in contratti a tempo indeterminato, un’indennità forfettaria variabile tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Questo sistema sostituisce il risarcimento del danno ordinario e si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Alcuni giudici avevano dubitato della sua costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Potenza, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione, sotto il profilo dell’irragionevolezza della forfettizzazione e del regime transitorio applicabile ai giudizi in corso.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 303/2011, con cui aveva già scrutinato le medesime disposizioni affermandone la conformità a Costituzione. La forfettizzazione del danno è ragionevole e il regime retroattivo per i giudizi pendenti è legittimo.
Il principio
La previsione di un’indennità risarcitoria forfettaria in caso di conversione del contratto a termine non è irragionevole: il legislatore può introdurre regimi speciali di quantificazione del danno purché garantiscano un ristoro adeguato. L’applicazione del nuovo regime anche ai giudizi pendenti persegue un legittimo obiettivo di semplificazione e certezza dei rapporti giuridici.
Domande e risposte
Quanto può ottenere il lavoratore il cui contratto a termine è dichiarato illegittimo?
In base all’art. 32, co. 5, l. 183/2010, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il giudice determina l’importo tenendo conto dei criteri dell’art. 8 della legge n. 604/1966 (anzianità, comportamento delle parti, condizioni economiche). Questa indennità copre tutti i danni.
Il regime si applica anche ai processi già in corso?
Sì. La norma si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010. La Corte ha ritenuto ciò non contrario alla Costituzione, perché non lede l’affidamento ingiustificatamente e non è arbitrariamente retroattivo.
Cosa vuol dire «indennità onnicomprensiva»?
Significa che quella somma copre tutti i danni subiti dal lavoratore in conseguenza dell’illegittimità del contratto a termine, senza che sia possibile chiedere ulteriori risarcimenti. È una forfettizzazione: non è necessario provare l’ammontare del danno effettivamente subito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza della disciplina risarcitoria
- Art. 24 della Costituzione — Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva del lavoratore
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