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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 145 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), che subordina la proponibilità della domanda risarcitoria per danni da sinistro stradale all’attesa di novanta giorni dalla richiesta all’assicuratore. La disciplina tutela il danneggiato obbligando l’assicuratore a formulare un’offerta congrua.

Di cosa si tratta

L’art. 145 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) stabilisce che, prima di agire in giudizio per i danni da circolazione stradale, il danneggiato deve attendere almeno novanta giorni dall’invio della richiesta risarcitoria all’assicuratore. Questo «spatium deliberandi» serve a consentire alla compagnia di formulare un’offerta stragiudiziale congrua. Il Giudice di pace di Roma aveva dubitato che questo meccanismo comprimesse il diritto di agire in giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 145, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE). La questione relativa all’art. 47 della Carta di Nizza era stata dichiarata inammissibile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni non fondate (e inammissibile quella relativa all’art. 47 Carta di Nizza). Il periodo di attesa di novanta giorni non viola il diritto di agire in giudizio perché serve a favorire la definizione stragiudiziale della controversia: l’assicuratore è obbligato a formulare un’offerta o a comunicare i motivi del rifiuto, rendendo effettiva la tutela del danneggiato.

Il principio

La condizione di proponibilità della domanda risarcitoria prevista dall’art. 145 cod. ass. non comprime irragionevolmente il diritto di azione. Essa ha una ratio di favor per il danneggiato: impone all’assicuratore un obbligo di risposta entro un termine definito, così da consentire la definizione stragiudiziale e ridurre l’accesso al contenzioso giudiziario. Il ritardo nell’accesso al giudice è compensato dalla certezza e rapidità della liquidazione.

Domande e risposte

Devo aspettare sempre novanta giorni prima di fare causa all’assicuratore per un sinistro stradale?

Sì, in via generale. L’art. 145 cod. ass. impone di inviare prima la richiesta risarcitoria all’assicuratore e attendere novanta giorni (sessanta per i danni alle sole cose). Solo dopo la scadenza di questo termine è possibile agire in giudizio. La Corte ha ritenuto questa attesa non contraria alla Costituzione.

Cosa succede se l’assicuratore non risponde entro i novanta giorni?

Il danneggiato può agire in giudizio e la compagnia è soggetta a sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di offerta o di comunicazione motivata del rifiuto. Il meccanismo intende incentivare la definizione stragiudiziale, non bloccare la tutela giudiziaria.

La Carta di Nizza può essere invocata direttamente davanti al giudice nazionale?

Solo se la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE. In questo caso la Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 47 della Carta, perché la materia del risarcimento da sinistro stradale non presentava, nella fattispecie, elementi di collegamento con il diritto dell’Unione tali da rendere applicabile la Carta.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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