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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui prevede la custodia cautelare obbligatoria per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di marchi (artt. 473-474 c.p.), senza permettere al giudice di adottare misure diverse se le esigenze cautelari sono soddisfacibili altrimenti.

Di cosa si tratta

L’art. 275, comma 3, c.p.p. prevedeva che, per una serie di reati gravi — tra cui l’associazione per delinquere finalizzata ai reati di contraffazione di marchi (artt. 473-474 c.p.) — il giudice dovesse obbligatoriamente applicare la custodia cautelare in carcere, senza poter scegliere misure meno restrittive anche quando queste sarebbero state sufficienti a tutelare le esigenze processuali. La norma creava una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. — nella parte relativa all’associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata ai reati degli artt. 473 e 474 c.p. — in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione fondata. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui — in relazione all’art. 416 c.p. finalizzato ai reati degli artt. 473-474 c.p. — non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno gravose.

Il principio

La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere è giustificata solo per le fattispecie associative di tipo mafioso, che presentano caratteristiche strutturali peculiari (vincolo stabile, infiltrazione nel territorio, disponibilità di armi). L’associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di marchi non possiede tali caratteristiche e non legittima quindi la presunzione assoluta, che è contraria agli artt. 3, 13 e 27, secondo comma, Cost.

Domande e risposte

Per quali reati è ancora possibile la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere?

Secondo la Corte, solo per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per le fattispecie assimilate dalla legge, che presentano caratteristiche strutturali tali da giustificare la presunzione. Per tutte le altre associazioni criminose, il giudice deve poter valutare le esigenze cautelari caso per caso.

Cosa cambia in pratica per chi è indagato per associazione finalizzata a contraffazione?

Il giudice non può più applicare automaticamente la custodia in carcere: deve valutare se le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento prove, reiterazione) siano soddisfatte anche da misure meno restrittive come gli arresti domiciliari o l’obbligo di dimora.

Qual è il rapporto tra questa sentenza e la presunzione di non colpevolezza?

L’art. 27, secondo comma, Cost. vieta ogni anticipazione della pena: la custodia cautelare obbligatoria in carcere, quando non giustificata dalle concrete esigenze processuali, finisce per punire l’imputato prima della condanna, violando il principio di non colpevolezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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