Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, per valutare la rilevanza della questione relativa all’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993 (indeducibilità dei costi da reato) alla luce di un sopravvenuto mutamento normativo.

Di cosa si tratta

L’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, introdotto dalla legge finanziaria 2003, stabilisce che nella determinazione del reddito non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva sollevato questione di legittimità di tale norma, che non consentiva la deduzione di costi sostenuti in relazione a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche quando il contribuente ne era consapevole.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, ha sollevato questione sull’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993 in riferimento agli artt. 3, 25, 27, primo comma, 53 e 97 della Costituzione, lamentando la violazione del principio di capacità contributiva, della presunzione di innocenza e della proporzionalità della sanzione.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente, rilevando che nelle more del giudizio era intervenuta una modifica normativa rilevante (il d.l. n. 16/2012, convertito dalla l. n. 44/2012, aveva parzialmente ridisciplinato la materia) che poteva influire sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Il principio

Quando nelle more del giudizio costituzionale interviene una modifica legislativa della norma impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

Domande e risposte

Cosa sono le «operazioni soggettivamente inesistenti»?

Sono operazioni commerciali realmente avvenute ma fatturate da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente reso la prestazione; chi acquista il bene o servizio riceve una fattura di un fornitore «fantasma» o diverso dall’effettivo prestatore, talvolta senza saperlo.

Perché la norma era costituzionalmente dubbia?

Perché negava la deduzione dei costi anche quando il contribuente aveva effettivamente sostenuto la spesa, applicando una sanzione (indeducibilità) sproporzionata rispetto alla condotta e potenzialmente in contrasto con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e con la presunzione di innocenza (art. 27 Cost.).

Cosa accade quando la Corte «restituisce gli atti»?

Il giudice a quo deve riesaminare la questione alla luce del nuovo quadro normativo e decidere se riproporre la questione alla Corte, eventualmente riformulata, o definire il giudizio senza il rinvio costituzionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.