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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 132/2012, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa a: artt. 135 comma 1 lett. e), 15 comma 5, 16 comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).
Di cosa si tratta
Il TAR Campania ha sollevato questione sull’attribuzione della competenza esclusiva al TAR Lazio per determinate materie (tra cui la gestione dei rifiuti) ai sensi del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010). Le società ricorrenti svolgono attività di recupero rifiuti in Campania e contestavano di dover proporre ricorso davanti al TAR Lazio.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è: artt. 135 comma 1 lett. e), 15 comma 5, 16 comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3, 24, 25, 76, 111, 125 della Costituzione. Il giudice rimettente: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 135, comma 1, lett. e), 15, comma 5, 16, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010.
Il principio
La concentrazione della competenza giurisdizionale amministrativa in capo al TAR Lazio per materie di rilievo nazionale, come la gestione dei rifiuti, è compatibile con i principi del giusto processo e del giudice naturale (artt. 25 e 111 Cost.).
Domande e risposte
Perché il TAR Lazio ha competenza esclusiva in alcune materie?
Il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) concentra la competenza su materie di rilievo nazionale (come appalti, servizi pubblici, rifiuti) nel TAR Lazio per garantire uniformità di giurisprudenza.
Cosa significa «manifesta infondatezza»?
La Corte ha esaminato la questione nel merito e ha ritenuto che la norma impugnata non violi alcun parametro costituzionale, in modo così evidente da non richiedere una sentenza articolata.
Le società campane devono ricorrere al TAR Lazio?
Sì, per le materie di competenza esclusiva previste dal codice del processo amministrativo, il giudice competente è il TAR Lazio, anche se l’attività si svolge in altra regione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
- Art. 24 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
- Art. 25 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
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