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La Corte costituzionale dichiara incostituzionale la legge della Regione Liguria che approvava il calendario venatorio pluriennale mediante legge regionale anziché con atto amministrativo. La legge statale n. 157/1992 riserva questa funzione ad atti amministrativi, nell’ambito della competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Liguria n. 12/2011 aveva introdotto un calendario venatorio pluriennale approvandolo direttamente mediante legge regionale. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che la legge statale n. 157/1992 prevede che i calendari venatori siano approvati con atti amministrativi, non con leggi. L’utilizzo dello strumento legislativo rendeva molto più difficile contestare le scelte operate in materia venatoria.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 1, co. 1, lett. A) e B), della legge della Regione Liguria n. 12/2011 (calendario venatorio pluriennale). Parametri: art. 117, co. 1 e co. 2, lett. s), Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei Ministri.
La decisione della Corte
Parzialmente fondata. La norma è incostituzionale nella misura in cui approva il calendario venatorio con legge regionale anziché con atto amministrativo, come impone la legge statale n. 157/1992 (art. 18). La tutela della fauna selvatica è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.) e lo Stato ha stabilito che i calendari venatori si adottano con atti amministrativi, impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa.
Il principio
Quando la normativa statale — nell’esercizio della competenza esclusiva in materia ambientale — riserva una funzione all’atto amministrativo, la Regione non può sostituire l’atto amministrativo con una legge regionale. Lo strumento della legge regionale, sottraendo la decisione al controllo giurisdizionale amministrativo ordinario, viola il riparto di competenze.
Domande e risposte
Perché il tipo di atto (legge vs. atto amministrativo) è così importante?
Un atto amministrativo è impugnabile davanti al TAR da chiunque sia interessato. Una legge regionale, invece, è impugnabile solo davanti alla Corte costituzionale (o per via incidentale). Approvare il calendario venatorio con legge anziché con atto amministrativo significa rendere molto più difficile contestarlo per le associazioni ambientaliste o i singoli cittadini.
Chi ha la competenza sulle norme venatorie?
La tutela della fauna selvatica e dell’ecosistema è competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.). Le Regioni possono adottare disposizioni più restrittive, ma non possono abbassare il livello di tutela garantito dalla legge nazionale n. 157/1992.
Cosa è il calendario venatorio?
Il calendario venatorio indica le specie cacciabili, i periodi di caccia, i metodi di prelievo e le zone consentite. Deve essere approvato dalla Regione nel rispetto dei limiti fissati dalla legge statale n. 157/1992, attraverso atti amministrativi soggetti a controllo giurisdizionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.