Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme della legge regionale marchigiana sull’edilizia sostenibile che disciplinano la figura del certificatore energetico-ambientale. Il TAR Marche non ha sufficientemente motivato la questione.

Di cosa si tratta

Il TAR Marche aveva sollevato questione di legittimità sulla legge regionale delle Marche n. 14/2008 in materia di edilizia sostenibile, nella parte in cui disciplinava i requisiti e le competenze del «certificatore energetico-ambientale» degli edifici. Secondo il rimettente, tale disciplina poteva invadere la competenza concorrente Stato-Regioni in materia di professioni (art. 117, co. 3, Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 6, co. 4-5, lett. b) e 14, co. 3, lett. b), della legge della Regione Marche 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l’edilizia sostenibile). Parametro: art. 117, co. 3, Cost. (professioni). Rimettente: TAR Marche.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione del TAR Marche non ha adeguatamente motivato né sulla rilevanza né sulla non manifesta infondatezza della questione. I vizi formali dell’ordinanza impediscono l’esame nel merito da parte della Corte.

Il principio

In materia di professioni, la competenza è concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel rispetto di questi. Una legge regionale che disciplina i requisiti del certificatore energetico può potenzialmente interferire con la disciplina statale delle professioni, ma questa valutazione richiede una motivazione adeguata nell’ordinanza di rimessione.

Domande e risposte

Chi può svolgere la certificazione energetica degli edifici?

La normativa nazionale (D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche) individua le categorie di soggetti abilitati alla certificazione energetica. Le Regioni possono integrare questa disciplina, ma non in modo da creare nuove figure professionali autonome o restringere/ampliare arbitrariamente l’accesso alla professione.

Perché la materia «professioni» è sensibile?

L’art. 117, co. 3, Cost. assegna allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni. Ciò significa che il titolo abilitante, i requisiti di accesso e le condizioni di esercizio sono determinati dalla legge statale, con spazio limitato per le Regioni.

Cosa è la legge regionale sull’edilizia sostenibile?

La legge regionale marchigiana n. 14/2008 mirava a promuovere la sostenibilità energetica degli edifici, introducendo requisiti di prestazione energetica e disciplinando la figura del certificatore. È uno degli strumenti regionali di attuazione della direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.