Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.P.R. 4 novembre 1951, n. 1230, nella parte in cui aveva compreso nell’espropriazione terreni non appartenenti al soggetto espropriato (ditta Prever Ada), espropriando per errore terreni di proprietà di un terzo (la famiglia Cirillo). Il decreto delegato aveva così ecceduto i limiti della delega contenuta nella legge n. 230 del 1950 sulla riforma fondiaria nella Sila.
Di cosa si tratta
Nell’ambito della riforma agraria degli anni «50, il d.P.R. n. 1230 del 1951 aveva trasferito in proprietà all’Opera per la valorizzazione della Sila terreni intestati alla ditta Prever Ada. Tuttavia, alcune particelle erano state incluse nell’elenco dei beni espropriati per errore catastale: appartenevano in realtà a Cirillo Fortunato, che le aveva acquistate nel 1930 con atto notarile regolarmente trascritto, e poi trasmesse agli eredi. Il CTU nominato nel giudizio principale aveva accertato l’errore.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 novembre 1951, n. 1230, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione (eccesso di delega). Giudice rimettente: Corte d’appello di Catanzaro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.P.R. n. 1230 del 1951 «in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti al soggetto espropriato». La legge delega (n. 230 del 1950) autorizzava l’espropriazione dei fondi «appartenenti» ai soggetti indicati: comprendervi terreni di terzi esorbitava dai limiti della delega. La dichiarazione di illegittimità non travolge le restanti parti del decreto aventi autonoma efficacia.
Il principio
Un decreto legislativo delegato non può eccedere i limiti della legge delega. Quando la delega autorizza l’espropriazione di terreni «appartenenti» a determinati soggetti, il decreto non può espropriare terreni che, pur erroneamente intestati catastalmente a quei soggetti, appartengono in realtà (in forza di titolo legittimamente trascritto) a terzi. Prevale la prova giuridica dell’acquisto sulla mera intestazione catastale.
Domande e risposte
Cosa è la legge sull’Opera per la valorizzazione della Sila?
La legge n. 230 del 1950 (cd. legge Sila) ha dato avvio alla riforma agraria nell’area della Sila calabrese, prevedendo l’espropriazione dei grandi latifondi e la distribuzione delle terre ai contadini. La legge delegava al Governo l’individuazione dei terreni da espropriare con decreti presidenziali.
L’intestazione catastale è sempre prova di proprietà?
No. In Italia il catasto ha funzione fiscale, non costitutiva della proprietà. La proprietà si acquista con atti trascritti nei registri immobiliari (conservatoria). Nel caso di contrasto tra intestazione catastale e prova documentale dell’acquisto (atto notarile trascritto), prevale la seconda agli effetti civilistici.
La dichiarazione di illegittimità travolgeva l’intero decreto?
No. La Corte ha precisato che la dichiarazione di illegittimità riguarda solo la parte del decreto che ha erroneamente incluso le particelle non appartenenti al soggetto espropriato. Le restanti disposizioni del d.P.R. n. 1230 del 1951, aventi autonoma efficacia, rimangono valide ed efficaci.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.