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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili due delle tre questioni sollevate dal Giudice di pace di Firenze sulla disciplina degli autovelox, e manifestamente infondata la terza. Il giudice aveva dubitato della legittimità delle norme che legano la possibilità di usare dispositivi automatici di rilevamento della velocità alla classificazione della strada, ritenendo che ciò crei disparità di trattamento tra automobilisti che commettono infrazioni di uguale pericolosità su strade diverse.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 121 del 2002, convertito dalla legge n. 168 del 2002, consente l’uso di dispositivi di autovelox senza la presenza della polizia locale solo su determinate tipologie di strade, identificate in base a caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. Il Giudice di pace di Firenze, investito di un ricorso contro una multa da autovelox, aveva sollevato questioni su questa disciplina.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Firenze aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 4 e 5, del Codice della strada e dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 121 del 2002, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Giudice di pace di Firenze.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato (1) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13, commi 4 e 5, del Codice della strada per difetto di rilevanza (la norma non trova applicazione diretta nel giudizio); (2) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4 in riferimento all’art. 97 Cost. per carenza totale di motivazione; (3) manifestamente infondata la questione sull’art. 4 in riferimento all’art. 3 Cost., perché le diversità di trattamento dipendono dalle differenti condizioni costruttive dei tratti di strada.

Il principio

Le differenze nel regime sanzionatorio degli illeciti stradali derivanti dalla classificazione e dalle caratteristiche costruttive delle strade non costituiscono disparità di trattamento irragionevole: le diverse condizioni delle strade giustificano obiettivamente la diversa disciplina dell’obbligo di contestazione immediata e dell’uso dei rilevatori automatici.

Domande e risposte

Su quali strade si possono usare gli autovelox senza agenti presenti?

La legge consente l’uso di dispositivi automatici di rilevamento della velocità senza la presenza di agenti di polizia sulle strade di scorrimento extraurbane, sulle autostrade e sulle strade con determinate caratteristiche costruttive e di traffico, individuate con decreto ministeriale. Sulle strade non aventi queste caratteristiche è invece necessaria la presenza degli agenti.

Perché la classificazione della strada può influire sulla sanzione?

La Corte ha ritenuto ragionevole che la possibilità di contestare immediatamente l’infrazione (o di rilevarne la velocità automaticamente) dipenda dalle caratteristiche della strada, perché su strade diverse i rischi, il traffico e le condizioni di sicurezza sono diversi. Non si tratta quindi di una disparità irragionevole, ma di una differenziazione fondata su dati oggettivi.

Quando una questione è manifestamente infondata (e non solo infondata)?

Una questione è «manifestamente infondata» quando è del tutto evidente, ictu oculi, che la norma non viola la Costituzione, senza necessità di approfondita trattazione. La manifesta infondatezza viene dichiarata con ordinanza, in camera di consiglio, senza udienza pubblica, per le questioni evidentemente prive di fondamento.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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