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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Veneto n. 7/2011, nella parte in cui attribuiva al Presidente della Provincia le funzioni di autorità di protezione civile responsabile dell’organizzazione dei soccorsi a livello provinciale per gli eventi di tipo b) della legge n. 225/1992, sottraendo tali poteri al Prefetto cui la legislazione statale li riserva.
Di cosa si tratta
La legge n. 225/1992 sulla protezione civile distingue tre tipi di eventi calamitosi: quelli fronteggiabili con interventi ordinari (lett. a), quelli più gravi che richiedono coordinamento provinciale (lett. b, affidati al Prefetto dalla normativa statale), e le grandi emergenze nazionali (lett. c, affidate al Presidente del Consiglio). La Regione Veneto aveva attribuito al Presidente della Provincia la direzione dei soccorsi per gli eventi di tipo b), invadendo le competenze del Prefetto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7/2011, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza, materia esclusiva statale) e al principio di leale collaborazione, per contrasto con le attribuzioni statali conferite al Prefetto dalla legge n. 225/1992 e dal d.l. n. 343/2001.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della l.r. Veneto n. 7/2011 (che attribuiva alla Regione poteri del Prefetto nella finanziaria regionale 2011) e dell’art. 15, commi 1 e 2, nella parte in cui configurava il Presidente della Provincia come autorità di protezione civile responsabile dell’organizzazione dei soccorsi provinciali per gli eventi di tipo b), competenza che la normativa statale riserva al Prefetto.
Il principio
In materia di protezione civile per gli eventi di tipo b) della legge n. 225/1992, la normativa statale attribuisce al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale. Le Regioni non possono sottrarre queste competenze al Prefetto attribuendole al Presidente della Provincia, neppure nell’esercizio della propria competenza legislativa in materia di protezione civile, che incontra il limite dei principi fondamentali della legislazione statale.
Domande e risposte
Qual è la distinzione tra eventi di tipo a), b) e c) nella protezione civile?
Gli eventi di tipo a) sono fronteggiabili dai Comuni con mezzi ordinari; quelli di tipo b) riguardano calamità che interessano più Comuni e richiedono il coordinamento provinciale sotto la direzione del Prefetto; gli eventi di tipo c) sono le grandi emergenze che richiedono l’intervento straordinario del Presidente del Consiglio tramite il Dipartimento della Protezione Civile.
Perché la Regione non poteva attribuire queste funzioni al Presidente della Provincia?
Perché la normativa statale (legge n. 225/1992 e d.l. n. 343/2001) riserva espressamente al Prefetto la direzione dei soccorsi e il coordinamento degli interventi per gli eventi di tipo b). La competenza del Prefetto discende dall’ordinamento statale e le Regioni non possono modificarla unilateralmente.
La Regione Veneto poteva regolamentare altri aspetti della protezione civile?
Sì. Le Regioni hanno competenza legislativa concorrente in materia di protezione civile (materia non compresa nell’elenco della competenza esclusiva statale), e possono disciplinare organizzazione, strutture regionali e interventi di competenza propria. Non possono però sottrarre al Prefetto le competenze che la legislazione statale gli attribuisce per gli eventi di tipo b).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; la protezione civile rientra nella competenza concorrente, con limiti dei principi fondamentali statali
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