Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso governativo contro la legge della Regione Lazio n. 6 del 2011 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Lo Stato aveva rinunciato integralmente all’impugnazione dopo che la Regione aveva modificato la propria normativa adeguandola alle censure governative, e la Regione aveva accettato la rinuncia.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Lazio n. 6 del 2011 aveva introdotto una nuova disciplina delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie private, consentendo in via transitoria la prosecuzione delle attività anche in assenza dei requisiti definitivi e attribuendo alle ASL (anziché alla Regione) la competenza ad indire la conferenza dei servizi. Il Governo aveva impugnato vari commi della legge per violazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, e 6, comma 5, della legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione. Ricorso governativo in via principale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La Regione Lazio aveva abrogato e modificato le norme impugnate con la legge n. 12 del 2011, adeguandosi sostanzialmente ai rilievi governativi. Lo Stato aveva pertanto rinunciato integralmente al ricorso (con due atti successivi), e la Regione aveva formalmente accettato la rinuncia con delibera della Giunta regionale.
Il principio
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative. La modifica della normativa impugnata che recepisce le censure governative costituisce il presupposto tipico per la rinuncia del Governo al ricorso originario.
Domande e risposte
Cosa cambia per le strutture sanitarie quando il Governo rinuncia al ricorso?
L’estinzione del processo significa che la normativa regionale novellata (quella che ha recepito le censure governative) rimane in vigore senza ulteriori contestazioni di costituzionalità. Le strutture sanitarie sono soggette alla nuova disciplina regionale che ha abrogato le norme più permissive.
Chi ha la competenza a disciplinare l’accreditamento delle strutture sanitarie?
La materia è di legislazione concorrente (tutela della salute, art. 117, terzo comma, Cost.): lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio. I livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m) spettano però allo Stato in via esclusiva.
Che cos’è l’accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie?
L’accreditamento provvisorio è un regime transitorio che consente alle strutture sanitarie di operare in convenzione con il Servizio sanitario nazionale in attesa del rilascio dell’accreditamento definitivo, subordinato al possesso di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi verificati dalla Regione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.