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La Corte costituzionale ha dichiarato in larga parte incostituzionale il d.lgs. n. 79/2011 (cosiddetto “Codice del turismo”), che aveva tentato di disciplinare organicamente la materia del turismo a livello statale. Il turismo è materia di competenza residuale delle Regioni dopo la riforma del Titolo V: lo Stato non può adottare una disciplina organica come se fosse di competenza esclusiva.
Di cosa si tratta
Con il d.lgs. n. 79/2011 il Governo aveva approvato un “codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, regolando in modo organico e nel dettaglio materie come le agenzie di viaggio, i contratti turistici, i servizi di accoglienza e le imprese turistiche. Le Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto avevano impugnato la norma sostenendo che il turismo, dopo la riforma costituzionale del 2001, è materia residuale regionale, non statale.
La questione di legittimità costituzionale
Più Regioni hanno impugnato il d.lgs. n. 79/2011 in riferimento agli artt. 76, 77 primo comma, 117 terzo e quarto comma, e 118 primo comma Cost., nonché del principio di leale collaborazione. Le ricorrenti hanno sostenuto che lo Stato abbia disciplinato organicamente il turismo – materia residuale regionale ai sensi dell’art. 117, quarto comma Cost. – senza i presupposti per l’attrazione in sussidiarietà e senza adeguato coinvolgimento delle Regioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79/2011, nella parte in cui approvava numerosi articoli del codice che disciplinavano materie di competenza regionale (agenzie di viaggio, imprese turistiche, contratti, strutture ricettive, ecc.), per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. (eccesso di delega) e dell’art. 117, quarto comma, Cost. (competenza residuale regionale in materia di turismo). Alcune questioni sono state dichiarate inammissibili; altre – relative ad aspetti di competenza statale – sono state ritenute infondate.
Il principio
Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), il turismo è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni. Lo Stato può intervenire solo per disciplinare profili di propria competenza esclusiva o concorrente (come la tutela della concorrenza), o in base al principio di sussidiarietà se sussistono specifiche esigenze unitarie. Non può adottare un codice organico dell’intera materia turistica senza il necessario rispetto della competenza regionale e senza le forme di leale collaborazione.
Domande e risposte
Il turismo è sempre stata una materia regionale?
No. Prima della riforma del 2001, il turismo era materia di competenza legislativa concorrente (con legge-quadro statale e legislazione regionale di dettaglio). Con la riforma del Titolo V è diventato materia residuale regionale, non più elencata in Costituzione come concorrente né come esclusiva statale.
Cosa è sopravvissuto del Codice del turismo dopo la sentenza?
Sono rimasti in vigore solo quegli articoli che riguardavano materie di competenza statale (come l’attuazione della direttiva 2008/122/CE sui contratti di multiproprietà) o che la Corte ha ritenuto espressione della competenza concorrente. Tutte le disposizioni che disciplinavano organicamente il mercato del turismo in aree di competenza regionale sono state annullate.
Le Regioni possono disciplinare il turismo senza nessun limite?
No. Le Regioni hanno competenza residuale, ma devono rispettare i limiti derivanti dall’ordinamento comunitario, dalla tutela della concorrenza (materia esclusiva statale) e dai principi fondamentali che lo Stato può comunque fissare nelle materie di propria competenza concorrente connesse al turismo (es. ordine pubblico, lavoro).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; il turismo rientra nella competenza residuale regionale (quarto comma)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.