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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2011, che consentiva al Presidente del Consiglio regionale di avvalersi di una professionalità esterna scelta esclusivamente sulla base di rapporti fiduciari, senza alcun criterio selettivo alternativo. La norma violava gli artt. 3 e 97 della Costituzione per irragionevolezza e lesione del buon andamento della pubblica amministrazione.
Di cosa si tratta
La Regione Piemonte aveva modificato la propria legge sull’organizzazione regionale aggiungendo una norma che permetteva al Presidente del Consiglio regionale di avvalersi del supporto di una professionalità esterna, scelta in base a soli criteri fiduciari, senza limiti temporali, senza criteri di qualificazione professionale alternativi e senza specificare il contenuto dell’incarico, rinviando a una successiva delibera dell’Ufficio di presidenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Il rimettente è il Governo in via principale (conflitto di attribuzioni).
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. La norma consentiva la selezione del collaboratore esterno del tutto in assenza di criteri di professionalità e competenza alternativi a quelli fiduciari, non stabiliva alcun termine di cessazione dell’incarico (nemmeno alla fine del mandato del Presidente) e rimetteva a futura delibera la definizione del contenuto dell’incarico. Tale indeterminatezza viola il buon andamento della pubblica amministrazione. La questione riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), è stata assorbita.
Il principio
Le Regioni possono prevedere collaborazioni esterne fiduciarie per i propri organi politici in deroga ai criteri statali, purché stabiliscano in alternativa altri criteri di valutazione della professionalità e competenza dei collaboratori. Non è ammissibile una norma che rimetta la scelta al solo criterio fiduciario, senza limiti temporali né criteri selettivi alternativi, perché ciò apre la strada a usi clientelari delle esternalizzazioni.
Domande e risposte
Le Regioni possono assumere collaboratori esterni senza concorso?
Sì, ma solo nel quadro degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, a condizione che esistano criteri di selezione che garantiscano la professionalità dei collaboratori. La mera fiduciarietà non è sufficiente: occorre che accanto al carattere fiduciario vi siano requisiti oggettivi di competenza.
Qual è la differenza tra questa norma e quelle giudicate legittime dalla Corte?
Nelle pronunce precedenti (es. sentenza n. 7 del 2011 sulla Liguria), la Corte ha giudicato legittime norme che, pur derogando ai criteri statali, prevedevano criteri alternativi come pregresse esperienze istituzionali, incarichi di responsabilità triennale o consulenza qualificata. La norma piemontese non prevedeva alcun criterio alternativo.
Perché l’assenza di un termine finale dell’incarico aggrava il vizio?
Gli uffici di diretta collaborazione sono per natura temporanei e connessi con la permanenza in carica dell’organo politico. Consentire che l’incarico sopravviva al mandato dell’organo che lo ha conferito senza specifiche ragioni aggiunge un ulteriore elemento di irragionevolezza alla norma.
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