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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro l’art. 6 di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana in materia di aiuti alle imprese e cooperative: nelle more del giudizio la norma impugnata era stata modificata o abrogata, eliminando il contrasto con la Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato l’art. 6 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana (d.d.l. n. 729, recante «Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’E.A.S.») con ricorso in via principale (reg. ric. n. 69/2011). Nelle more del giudizio la situazione normativa era mutata.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 6 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 29 giugno 2011 (d.d.l. n. 729). Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (reg. ric. n. 69/2011). Giudice relatore: Luigi Mazzella. Il ricorso è stato promosso in via principale dinanzi alla Corte.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso, conformemente alla propria consolidata giurisprudenza (ex plurimis: ord. nn. 186/2009, 304/2008, 229 e 358/2007, 410/2006). La pronuncia è stata deliberata il 13 febbraio 2012 e depositata il 16 febbraio 2012.

Il principio

Nei giudizi in via principale, quando la norma impugnata viene modificata o abrogata nelle more del giudizio in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione prospettato dal ricorrente, la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare il merito della questione.

Domande e risposte

Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che il conflitto originario è venuto meno — in genere perché la norma impugnata è stata abrogata o modificata — e non c’è più motivo di decidere nel merito. La Corte chiude il procedimento senza pronunciarsi sulla costituzionalità o meno della norma originaria.

Chi può impugnare le leggi regionali siciliane davanti alla Corte?

In Sicilia, in virtù dello statuto speciale, il Commissario dello Stato può impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana prima della promulgazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invece impugnarle dopo la promulgazione.

La dichiarazione di cessazione copre anche eventuali effetti già prodotti dalla norma?

No. La cessazione della materia del contendere non retroagisce: la Corte non si pronuncia sulla legittimità della norma per il periodo in cui era in vigore, né incide su eventuali rapporti già definiti.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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