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La Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 2012, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, primo periodo, del d.l. n. 463/1983, sollevata dalla Cassazione in materia di accredito dei contributi settimanali per i lavoratori a tempo parziale. La Corte rileva che la questione non era stata adeguatamente motivata sulla rilevanza nel giudizio principale.
Di cosa si tratta
Una lavoratrice part-time (9 ore settimanali) si era vista respingere la domanda di indennità di disoccupazione dall’INPS, perché il metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del d.l. n. 463/1983 non riparametrava su base oraria la soglia minima di retribuzione per l’accredito dei contributi settimanali, a differenza di quanto già previsto per il calcolo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro. La Corte di cassazione, investita della questione, aveva sollevato la q.l.c. per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione controversie di lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 7, primo comma, primo periodo, del d.l. n. 463/1983 (convertito dalla l. n. 638/1983), nella parte in cui non prevede che la soglia minima di retribuzione utile per l’accredito del singolo contributo settimanale venga rapportata al numero di ore settimanali del lavoratore a tempo parziale. Parametri invocati: artt. 3 e 38 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione. Pur riconoscendo il problema sostanziale sollevato dalla rimettente, la Corte ritiene che la Cassazione non abbia adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto, non avendo sufficientemente illustrato perché la riparametrazione oraria già prevista per i minimali imponibili non potesse trovare applicazione anche in via interpretativa per il calcolo dei contributi accreditabili.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non abbia esaurito le possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Prima di investire la Corte, il giudice deve verificare se la norma si presti a letture che consentano di superare il sospettato contrasto con la Costituzione.
Domande e risposte
Un lavoratore part-time può maturare l’anzianità contributiva per la pensione come un lavoratore a tempo pieno?
La normativa previdenziale prevede meccanismi di riparametrazione della contribuzione per i lavoratori part-time, ma l’applicazione al sistema di accredito settimanale dei contributi richiede una base legale specifica. La questione, dichiarata inammissibile in questo caso, tocca il diritto alla previdenza sociale garantito dall’art. 38 Cost.
Cosa significa che la Corte dichiara «inammissibile» una questione?
L’inammissibilità significa che la Corte non può o non deve esaminare il merito della questione, ad esempio perché il giudice rimettente non ha verificato tutte le possibilità interpretative o non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio in corso.
Il problema della disparità di trattamento tra lavoratori full-time e part-time è stato risolto?
Con questa pronuncia la Corte non si è pronunciata nel merito. Il legislatore ha successivamente introdotto specifiche disposizioni di riparametrazione per il lavoro a tempo parziale nel sistema previdenziale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza e all’assistenza sociale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.