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La Corte costituzionale, con sentenza n. 35 del 2012, dichiara illegittima la legge della Regione Calabria n. 4/2011, che imponeva ai beneficiari di finanziamenti regionali l’utilizzo di un conto corrente dedicato per gli importi pari o superiori a 10.000 euro. La misura, pensata contro l’infiltrazione ’ndranghetista, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria, nel quadro di una strategia di contrasto all’illegalità e alle infiltrazioni ’ndranghetiste, aveva imposto con legge che tutti i beneficiari di finanziamenti regionali (pubblici e privati) per importi pari o superiori a 10.000 euro utilizzassero un conto corrente unico dedicato, seguendo le procedure previste dalla legge nazionale n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge regionale n. 4/2011 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e h) della Costituzione: la tracciabilità dei flussi finanziari, quale misura di prevenzione della criminalità organizzata, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e di moneta e tutela del risparmio. Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 4/2011, ritenendo fondata la censura relativa all’art. 117, secondo comma, lettera h). La tracciabilità dei flussi finanziari è una tecnica elaborata dalla legislazione statale (art. 3, l. n. 136/2010) per prevenire reati legati all’infiltrazione criminale e al riciclaggio: la Regione non può intervenire in questo ambito, anche se la finalità perseguita è meritoria. Inoltre, la norma regionale creava un potenziale contrasto con la disciplina statale, imponendo la soglia di 10.000 euro diversa da quella nazionale.
Il principio
La prevenzione dell’infiltrazione criminale e del riciclaggio attraverso la tracciabilità dei flussi finanziari è materia di ordine pubblico e sicurezza riservata alla competenza esclusiva statale. Le Regioni non possono adottare misure analoghe a quelle già previste dalla legge nazionale, nemmeno perseguendo finalità di contrasto alla criminalità organizzata, perché ciò determinerebbe una sovrapposizione normativa costituzionalmente vietata.
Domande e risposte
Perché una Regione non può imporre la tracciabilità dei propri finanziamenti per combattere la mafia?
Perché la materia «ordine pubblico e sicurezza» appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Le misure di prevenzione dei reati, inclusa la tracciabilità finanziaria, devono essere disciplinate dal legislatore nazionale.
La legge statale n. 136/2010 si applica già ai finanziamenti regionali?
Sì. La legge n. 136/2010 prevede già l’obbligo di utilizzo di conti correnti dedicati per le commesse pubbliche, incluse quelle finanziate con risorse regionali. La norma regionale si sovrapponeva inutilmente alla disciplina statale, creando peraltro possibili contrasti sulla soglia applicabile.
Le Regioni non possono fare nulla per contrastare le mafie?
Le Regioni possono adottare misure amministrative e organizzative nei propri ambiti di competenza (ad es. trasparenza negli appalti regionali), ma non possono legiferare in materia di prevenzione dei reati o ordine pubblico, che restano riservate allo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico, sicurezza e tutela del risparmio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.