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La Corte costituzionale, con sentenza n. 34 del 2012, dichiara costituzionalmente illegittima nella sua interezza la legge della Regione Calabria n. 7/2011, che istituiva un’Agenzia regionale per l’amministrazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. La Regione aveva invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale, ordine pubblico e sicurezza.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria aveva creato con legge n. 7/2011 una propria Agenzia per gestire, riutilizzare e vigilare sui beni confiscati alla criminalità organizzata presenti nel territorio regionale. L’Agenzia regionale era abilitata, tra l’altro, a richiedere l’assegnazione dei beni, ad amministrarli e a collaborare con le istituzioni per prevenire il deterioramento tra sequestro e confisca. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere g), h) e l) della Costituzione: la legge regionale invadeva le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e ordinamento penale. In particolare, l’art. 3, comma 1, lettere b), c), f) e h) della legge regionale si poneva in contrasto con la legge statale n. 575/1965 e con il d.l. n. 4/2010 istitutivo dell’Agenzia nazionale. Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. Le disposizioni censurate, attribuendo all’Agenzia regionale compiti di richiedere l’assegnazione dei beni confiscati, amministrarli, vigilare sul loro utilizzo e collaborare alla gestione tra sequestro e confisca, invadono la competenza esclusiva statale. La legislazione statale (l. n. 575/1965 e d.l. n. 4/2010) riserva tali funzioni all’Agenzia nazionale e agli enti territoriali nei limiti tassativamente previsti dalla legge.
Il principio
L’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale e ordine pubblico. Le Regioni non possono istituire agenzie o strutture parallele che si sovrappongano alle funzioni riservate agli organi statali e all’Agenzia nazionale.
Domande e risposte
Una Regione può creare una propria agenzia per i beni confiscati alla mafia?
No. La disciplina dei beni confiscati alla criminalità organizzata è materia di competenza esclusiva statale (ordinamento penale e ordine pubblico ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.). Una legge regionale che istituisca un’agenzia parallela è costituzionalmente illegittima.
Qual è l’ente competente a gestire i beni confiscati?
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (istituita con d.l. n. 4/2010) è il soggetto deputato dalla legge statale a svolgere tali funzioni, in coordinamento con l’autorità giudiziaria.
La Calabria poteva almeno partecipare alla gestione dei beni sul proprio territorio?
La Regione può ricevere beni in assegnazione nei termini previsti dalla legge statale (art. 2-undecies, l. n. 575/1965), ma non può creare proprie strutture di amministrazione e controllo che eccedano i limiti tassativamente fissati dal legislatore nazionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento penale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.