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La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro l’art. 5 del DDL n. 729/2011, che estendeva il finanziamento regionale alle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili. La norma impugnata è stata omessa in sede di promulgazione della legge regionale n. 16/2011.
Di cosa si tratta
L’art. 5 della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 29 giugno 2011 (DDL n. 729, «Norme in materia di riserva in favore degli enti locali») modificava la legge regionale n. 21/2003 aggiungendo, tra le tipologie di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ammesse al contributo regionale, anche quelle effettuate ai sensi dell’art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 78/2009. Il Commissario dello Stato aveva impugnato questa norma perché prevedeva nuove forme di spesa obbligatoria senza individuare la relativa copertura finanziaria, in violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso depositato il 12 luglio 2011, ha impugnato l’art. 5 della delibera legislativa n. 729/2011, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria delle leggi che importano nuove spese). Il giudice relatore era Sabino Cassese.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La delibera legislativa era stata promulgata come legge della Regione siciliana n. 16 del 20 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 ottobre 2011, ma con omissione della disposizione oggetto di censura. Come già affermato dalla Corte nelle analoghe pronunce, l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo preclude definitivamente la possibilità che la parte omessa possa acquistare efficacia.
Il principio
L’obbligo costituzionale di copertura finanziaria (art. 81 Cost.) vincola anche il legislatore regionale: le leggi regionali che introducono nuove spese obbligatorie devono indicare i mezzi per farvi fronte. Tuttavia, quando la norma impugnata viene omessa in sede di promulgazione, il giudizio costituzionale si chiude per cessata materia del contendere senza pronuncia nel merito.
Domande e risposte
Cosa sono le «attività socialmente utili»?
I lavoratori socialmente utili (LSU) sono soggetti che, non avendo trovato un impiego regolare, vengono impegnati in attività di pubblica utilità mediante specifici rapporti di lavoro atipici, finanziati in parte con fondi pubblici. Negli anni 2000 molte Regioni avevano avviato percorsi di «stabilizzazione» di questi lavoratori, trasformandoli in dipendenti pubblici.
Perché la Corte ha ritenuto che la norma mancasse di copertura finanziaria?
Secondo il Commissario dello Stato, l’art. 5 del DDL ampliava le tipologie di stabilizzazione ammesse al contributo regionale pluriennale (cinque annualità), creando così nuove obbligazioni di spesa senza indicare le risorse necessarie a finanziare il contributo aggiuntivo. La Corte, tuttavia, non si è pronunciata nel merito perché la norma è stata omessa in sede di promulgazione.
L’obbligo di copertura finanziaria vale anche per le Regioni?
Sì. L’art. 81, quarto comma, della Costituzione (nel testo vigente all’epoca) stabiliva il principio generale della copertura finanziaria delle leggi che importano nuove spese. La Corte costituzionale aveva già esteso questo vincolo anche al legislatore regionale.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.