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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, che consentiva al genitore naturale di impugnare il riconoscimento del figlio senza limiti di tempo. La questione, già esaminata nelle sentenze n. 134/1985 e n. 158/1991, richiederebbe un intervento riservato al legislatore.
Di cosa si tratta
L’art. 263 del codice civile disciplinava l’azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità. A differenza dell’azione di disconoscimento di paternità del figlio legittimo — soggetta a un termine annuale di decadenza (art. 244 c.c.) — l’azione ex art. 263 era imprescrittibile: il padre naturale poteva agire in qualunque momento, anche a distanza di anni dal riconoscimento. Il Tribunale di Bolzano aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio in cui un padre chiedeva la dichiarazione di non veridicità del riconoscimento effettuato nel 2003, ben cinque anni prima dell’azione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Bolzano, con ordinanza del 13 maggio 2011 (reg. ord. n. 177/2011), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non sottopone a un termine annuale di decadenza il diritto del genitore di impugnare il riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità. Il giudice relatore era Paolo Grossi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. La questione era già stata esaminata e decisa nel senso dell’inammissibilità dalla sentenza n. 134/1985 (che aveva escluso la comparabilità tra le due azioni) e dalla sentenza n. 158/1991. In entrambi i precedenti la Corte aveva sottolineato che stabilire la durata di un eventuale termine di decadenza per l’azione ex art. 263 c.c. era scelta riservata al legislatore, non sostituibile da una sentenza additiva della Corte: diversi termini sarebbero ugualmente razionali e la scelta tra essi è di natura politico-legislativa.
Il principio
Quando l’eventuale intervento additivo della Corte richiederebbe una scelta discrezionale tra più soluzioni tutte ugualmente ragionevoli — come la durata di un termine di decadenza — la questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata. L’intervento spetta al legislatore.
Domande e risposte
Cos’è l’azione di impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c.?
Era l’azione con cui il genitore naturale che aveva riconosciuto il figlio poteva, successivamente, chiedere al giudice di dichiarare che il riconoscimento era falso (il figlio non era suo). A differenza del disconoscimento di paternità per i figli legittimi (soggetto a termine annuale), questa azione era imprescrittibile.
Come mai la questione era già stata affrontata in precedenza?
La stessa disparità di trattamento tra figlio legittimo e figlio naturale era stata denunciata nel 1985 e nel 1991. In entrambe le occasioni la Corte aveva ritenuto la questione inammissibile, sia perché le situazioni non erano direttamente comparabili, sia perché fissare la durata del termine era compito del Parlamento.
La norma è ancora vigente?
Con la riforma della filiazione (d.lgs. n. 154/2013) la disciplina è stata profondamente modificata. L’art. 263 c.c. ora prevede termini di decadenza per l’impugnazione del riconoscimento, risolvendo legislativamente il problema di disparità che era stato denunciato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro per la disparità tra figli legittimi e naturali
- Art. 30 della Costituzione — tutela dei figli, parametro dell’imprescrittibilità dell’azione
- Art. 31 della Costituzione — protezione della famiglia e dei figli
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.