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La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità ex art. 68, co. 1, Cost. per le dichiarazioni dell’on. Guzzanti contenute in un articolo de «Il Giornale» del 2009, in quanto mancava il necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare. L’articolo esprimeva opinioni personali senza riconducibilità a specifici atti parlamentari.
Di cosa si tratta
Luigi (detto Gino) Strada aveva convenuto in giudizio civile l’on. Paolo Guzzanti (e altri) per dichiarazioni ritenute diffamatorie contenute in un articolo pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» il 12 marzo 2009. La Camera dei deputati aveva affermato, nella deliberazione del 22 settembre 2010 (doc. IV-ter, n. 15-A), che le dichiarazioni costituivano «opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni» ai sensi dell’art. 68, co. 1, Cost., e come tali insindacabili. Il Tribunale di Roma, ritenendo che mancasse il nesso funzionale con l’attività parlamentare, aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile (ricorrente) vs. Camera dei deputati (resistente). Oggetto: deliberazione della Camera del 22 settembre 2010 con cui veniva affermata l’insindacabilità ex art. 68, co. 1, Cost. delle dichiarazioni dell’on. Guzzanti contenute nell’articolo de «Il Giornale» del 12 marzo 2009.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, e annulla la deliberazione della Camera del 22 settembre 2010. Mancava il requisito essenziale: il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia (in un articolo di giornale) e l’espletamento di specifiche funzioni parlamentari. La Camera aveva indicato alcuni atti parlamentari a copertura, ma la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni dell’on. Guzzanti non potessero essere identificate come espressione di tali attività.
Il principio
L’insindacabilità ex art. 68, co. 1, Cost. per le dichiarazioni rese dal parlamentare fuori dal Parlamento (extra moenia) richiede un nesso funzionale stretto e identificabile con specifici atti parlamentari. Non basta il generico impegno del parlamentare su certe tematiche: le dichiarazioni devono poter essere identificate come espressione dell’esercizio di attività parlamentare.
Domande e risposte
Cosa tutela l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, co. 1, Cost.?
Tutela i parlamentari da responsabilità civile o penale per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni. È una guarentigia a tutela dell’autonomia del Parlamento, non un privilegio personale del singolo parlamentare: mira a garantire la libertà del mandato parlamentare.
Quando si considera integrato il nesso funzionale con l’attività parlamentare?
Quando le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento (in interviste, articoli, discorsi) possono essere identificate come la «sostanziale riproduzione» o «divulgazione» del contenuto di atti parlamentari tipici già compiuti (interrogazioni, interpellanze, discorsi in aula, relazioni). Non basta il semplice collegamento tematico o l’impegno parlamentare in una materia.
Cosa accade dopo l’annullamento della deliberazione della Camera?
Il Tribunale di Roma può riprendere il giudizio civile di risarcimento del danno senza essere vincolato dall’affermazione di insindacabilità. Dovrà valutare autonomamente se le dichiarazioni integrassero gli estremi della diffamazione, senza che l’immunità parlamentare costituisca ostacolo.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — primo comma: insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di azione in giudizio, che il parlamentare non può vanificare con il ricorso all’insindacabilità in assenza del nesso funzionale
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