Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con l’ordinanza n. 317 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma contro il Senato della Repubblica, avente ad oggetto la delibera con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Maurizio Gasparri nei confronti del giornalista Marco Travaglio.
Di cosa si tratta
Marco Travaglio aveva convenuto in giudizio civile il senatore Maurizio Gasparri per dichiarazioni diffamatorie rese in programmi televisivi e dichiarazioni pubbliche nel 2009, riguardanti presunte frequentazioni di persone condannate per mafia. Il Senato aveva deliberato che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare, quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale civile di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice della prima sezione civile del Tribunale ordinario di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del Senato del 20 dicembre 2012, con cui il Senato aveva affermato che le dichiarazioni del senatore Gasparri nei confronti di Marco Travaglio costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni (fase preliminare). Ha ritenuto sussistenti sia il requisito soggettivo (il giudice è organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario) sia il requisito oggettivo (la delibera del Senato limitava le attribuzioni del giudice). Ha disposto la notifica al Senato e la prosecuzione del giudizio nel merito.
Il principio
Per l’ammissibilità di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato devono sussistere il requisito soggettivo (i poteri in conflitto devono essere organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono) e il requisito oggettivo (il conflitto deve riguardare la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite). L’ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Un conflitto che sorge quando un potere dello Stato (ad es. la magistratura) ritiene che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia invaso le sue attribuzioni costituzionalmente garantite. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti.
Cosa distingue la fase di ammissibilità dalla fase di merito?
Nella fase di ammissibilità la Corte verifica solo se esiste un conflitto di attribuzioni astrattamente rientrante nella sua competenza (requisiti soggettivo e oggettivo). Nella fase di merito valuta se le attribuzioni sono state effettivamente lese e decide il conflitto.
In che senso la delibera del Senato limitava le attribuzioni del Tribunale?
Dichiarando insindacabili le dichiarazioni di Gasparri, il Senato sottraeva al giudice civile il potere di decidere la controversia risarcitoria: il giudice avrebbe dovuto fermarsi, impedito dalla delibera parlamentare, senza poter valutare se le dichiarazioni fossero o meno diffamatorie.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — parametro del conflitto: insindacabilità parlamentare (primo comma) e nesso funzionale con atti tipici
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.