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Con l’ordinanza n. 316 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro gli artt. 4 e 5 della legge finanziaria toscana 2013 (l.r. n. 77 del 2012), a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Toscana.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato gli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), sostenendo che violassero i principi di coordinamento della finanza pubblica, il buon andamento della PA e la competenza statale. Nel corso del giudizio, il Governo ha rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, denunciando il contrasto con gli artt. 3, 53, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.
La decisione della Corte
Con ordinanza, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 3 giugno 2013, aveva rinunciato al ricorso; la Regione Toscana ha accettato la rinuncia il 21 giugno 2013. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia accettata dalla controparte determina l’estinzione del processo.
Il principio
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, se accettata dalla Regione costituita, determina l’estinzione del processo con ordinanza della Corte, senza che questa si pronunci nel merito delle questioni sollevate.
Domande e risposte
Perché il Governo può rinunciare a un ricorso già proposto?
Sì. Nel giudizio in via principale, il Presidente del Consiglio dei ministri può rinunciare al ricorso in qualsiasi momento prima della decisione. Se la controparte (la Regione) accetta la rinuncia, il processo si estingue e la Corte lo dichiara formalmente.
L’estinzione del processo significa che la legge regionale era costituzionale?
No. L’estinzione non è una pronuncia nel merito: significa solo che il giudizio si è concluso senza una decisione sulla legittimità costituzionale delle norme impugnate. Le disposizioni restano in vigore, ma non per effetto di una valutazione di merito della Corte.
Cosa prevedevano gli artt. 4 e 5 della legge finanziaria toscana impugnata?
Le disposizioni, oggetto del ricorso governativo, riguardavano misure di carattere finanziario della Regione Toscana per l’anno 2013, ritenute dal Governo in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e con le norme cost. sulla capacità tributaria (artt. 3, 53, 97, 117 c3, 119 Cost.).
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