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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale dell’art. 2, comma 4, della legge della Regione Liguria n. 35 del 2012, che imponeva alle farmacie che prolungassero l’apertura oltre le ore 21:00 di garantire il servizio notturno fino alle ore 8:00 del giorno successivo. La norma è stata abrogata dalla Regione e il Governo ha rinunciato al ricorso.

Di cosa si tratta

La Regione Liguria aveva approvato una legge sugli orari delle farmacie che, all’art. 2, comma 4, prevedeva che le farmacie che decidessero di prolungare l’apertura oltre le ore 21:00 fossero obbligate a garantire il servizio notturno continuativo fino alle ore 8:00 del giorno successivo. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che vanificasse la liberalizzazione degli orari farmaceutici introdotta dal d.l. n. 1 del 2012 e violasse la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’art. 2, comma 4, della legge reg. Liguria n. 35 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost. Nelle more del giudizio, la Regione ha abrogato la norma con la legge reg. n. 10 del 2013. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Federfarma ha aderito alla rinuncia.

La decisione della Corte

Con ordinanza n. 271 del 2013, la Corte ha dichiarato estinto il processo. La rinuncia al ricorso in assenza di costituzione in giudizio della Regione, unitamente all’adesione della parte intervenuta (Federfarma), determina l’estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

Il principio

La liberalizzazione degli orari farmaceutici è materia riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.): le Regioni non possono introdurre vincoli all’apertura che annullino la libertà di scelta del gestore, pur nell’ambito della tutela della salute di competenza concorrente.

Domande e risposte

Perché imporre il servizio notturno alle farmacie che aprono oltre le 21 viola la concorrenza?

La liberalizzazione degli orari farmaceutici del d.l. n. 1 del 2012 lascia al gestore la libertà di scegliere se e quando aprire oltre l’orario obbligatorio. Collegare automaticamente l’apertura prolungata all’obbligo del servizio notturno fino alle 8 del mattino è un disincentivo all’apertura spontanea e vanifica la liberalizzazione, incidendo sulla tutela della concorrenza che lo Stato ha promosso.

La materia farmaceutica appartiene alla salute o alla concorrenza?

Gli orari di servizio obbligatorio appartengono alla tutela della salute (competenza concorrente Stato-Regioni), ma la liberalizzazione degli orari aggiuntivi è materia di tutela della concorrenza (competenza statale esclusiva). Quando le due sfere si intersecano, la competenza esclusiva statale prevale.

Anche la Federfarma intervenuta in giudizio ha aderito alla rinuncia?

Sì. La Federfarma aveva depositato atto di intervento a sostegno dell’inammissibilità e infondatezza del ricorso. Dopo l’abrogazione della norma e la rinuncia del Governo, la Federfarma ha depositato atto di adesione alla rinuncia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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