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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale delle norme della Regione Umbria che richiedevano ai richiedenti contributi per l’accesso all’abitazione e agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di avere la residenza o l’attività lavorativa nella Regione per un periodo minimo. Il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione ha modificato le norme impugnate.
Di cosa si tratta
La Regione Umbria aveva modificato le norme regionali sull’edilizia residenziale pubblica prevedendo, tra i requisiti per i contributi all’accesso all’abitazione, la «residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni, anche non consecutivi», e per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale la «residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni consecutivi». Il Governo aveva impugnato queste norme perché discriminavano i cittadini UE e i soggiornanti di lungo periodo rispetto ai residenti di lunga data.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 24 e 34 della legge reg. Umbria n. 15 del 2012 in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione al d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), all’art. 21 TFUE e alla direttiva 2004/38/CE. Nelle more del giudizio la Regione Umbria ha modificato le norme impugnate con gli artt. 21 e 22 della legge reg. n. 12 del 2013, eliminando i profili discriminatori. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso.
La decisione della Corte
Con ordinanza n. 270 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, in assenza di costituzione in giudizio della Regione Umbria, determina automaticamente l’estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Il principio
I requisiti di residenza prolungata per l’accesso ai benefici sociali abitativi possono configuraree discriminazioni indirette vietate dal diritto dell’Unione europea e dal Testo unico sull’immigrazione; in tali casi il Governo può impugnare le norme regionali e la Regione che le modifichi in corso di giudizio determina la rinuncia del ricorrente e l’estinzione del processo.
Domande e risposte
Perché i requisiti di residenza prolungata per l’edilizia pubblica possono essere discriminatori?
I requisiti di residenza di lungo periodo svantaggiano sistematicamente i cittadini di altri Paesi UE e i soggiornanti di lungo periodo, che hanno eguale diritto di accedere ai benefici sociali ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998 e della direttiva 2004/38/CE. La discriminazione è «indiretta» perché la norma non distingue esplicitamente per nazionalità, ma i suoi effetti pratici colpiscono in modo sproporzionato i non nazionali.
I cittadini italiani residenti all’estero erano anch’essi penalizzati?
Sì, la norma prevedeva un requisito alternativo per i cittadini italiani residenti all’estero che manifestassero la volontà di rientrare, ma questa previsione era a sua volta problematica perché avvantaggiava i cittadini italiani rispetto ai «cittadini migranti dell’Unione europea», creando una discriminazione al contrario.
La modifica normativa da parte della Regione comporta che la norma originaria fosse legittima?
No. La rinuncia al ricorso non implica una pronuncia di legittimità: il processo si estingue senza un giudizio nel merito. La modifica della norma significa soltanto che il problema pratico è risolto, non che la disposizione originaria fosse costituzionalmente legittima.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, base del divieto di discriminazione indiretta
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e internazionale
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