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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile l’intervento dell’INPS nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (ordinanza n. 318 del 2013): l’Istituto era portatore di un interesse qualificato che avrebbe potuto essere direttamente inciso dall’esito del giudizio.

Di cosa si tratta

In un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, l’INPS aveva depositato atto di intervento. L’Istituto non era parte del giudizio principale. La Corte ha esaminato se l’INPS potesse essere ammesso a intervenire ai sensi delle regole consolidate in materia di intervento di terzi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di una questione sollevata dall’INPS: è un’ordinanza dibattimentale (allegata all’ordinanza n. 318 del 2013, letta all’udienza del 19 novembre 2013) con la quale la Corte ha valutato l’ammissibilità dell’intervento dell’Istituto nel giudizio incidentale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento dell’INPS. Richiamando la costante giurisprudenza sui presupposti per l’intervento di terzi nel giudizio incidentale (tra le tante, sentenze n. 199 del 2011, n. 116 del 2013, n. 134 del 2013), la Corte ha rilevato che l’INPS era portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e che avrebbe potuto essere direttamente inciso dall’esito del giudizio (Ord. 1911 del 2013).

Il principio

L’intervento di un soggetto terzo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è ammissibile quando tale soggetto sia portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e possa essere direttamente inciso dall’esito del giudizio. Quando queste condizioni sono soddisfatte — come nel caso dell’INPS — la Corte ammette l’intervento. Non basta che il soggetto abbia un interesse generico o analogo a quello delle parti.

Domande e risposte

In quali casi un ente pubblico come l’INPS può intervenire nel giudizio incidentale?

Quando è portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto giuridico sostanziale dedotto nel giudizio a quo, e quando l’esito del giudizio potrebbe incidere direttamente sulla sua posizione. Nel caso dell’INPS, la natura di ente previdenziale e il rapporto diretto con le questioni pensionistiche o previdenziali spesso soddisfano questo requisito.

Qual è la differenza tra questo caso e quello del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati (Ord. 705/2013)?

Il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati era un’associazione i cui soci avevano un interesse indiretto: il giudizio principale riguardava rapporti previdenziali tra cooperative e enti previdenziali, non le posizioni dei singoli giornalisti pensionati. L’INPS, invece, è l’ente che gestisce il rapporto previdenziale oggetto del giudizio, e quindi è direttamente inciso dall’esito della pronuncia.

La dichiarazione di ammissibilità dell’intervento significa che l’INPS ha ragione nel merito?

No. L’ammissibilità dell’intervento è una questione processuale distinta dal merito della questione di legittimità costituzionale. La Corte valuta solo se il soggetto può partecipare al giudizio, non se la sua posizione di merito sia fondata.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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